Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2020

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione24 Aprile 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 77

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso notificato il 1° marzo 2019, depositato in cancelleria il 7 marzo 2019, iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso n. 37 del 2019, depositato in data 7 marzo 2019, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

    1.1.– La Regione precisa che le disposizioni contestate attengono, rispettivamente, alla disciplina delle procedure concorsuali per l’accesso alle amministrazioni pubbliche (commi 300 e 360), anche del personale medico, tecnico professionale e infermieristico presso gli enti del servizio sanitario nazionale, e a quella delle graduatorie (commi da 361 a 365, quest’ultimo come modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lettera a, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito nella legge n. 12 del 2019).

    1.2.– In via preliminare, la ricorrente premette che impugna le citate norme in via cautelativa, ove fossero ritenute applicabili anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in linea con la giurisprudenza costituzionale da cui emerge che possono trovare ingresso nel giudizio in via principale questioni promosse in via cautelativa o ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente applicabili alle disposizioni impugnate.

    Tali disposizioni – prosegue la Regione – modificano previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che, all’art. 3, comma 1, stabilisce che i principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dall’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), costituiscono per le Regioni a statuto speciale «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», escludendone, pertanto, la diretta applicabilità. Peraltro – ricorda ancora la Regione – l’art. 2 della citata legge n. 421 del 1992 fa espressamente «salve, per la Valle d’Aosta, le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo». Tuttavia, le previsioni impugnate si riferiscono indistintamente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui rientrano anche le Regioni e le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Pertanto, la Regione assume che l’applicabilità delle norme contestate anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai suoi enti locali, agli enti strumentali, alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale appaia dubbia, ma non implausibile.

    1.3.– Quanto alle disposizioni statali di cui ai commi 300 e 360 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, esse sarebbero invasive della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione dall’art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale nelle materie dell’«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e dell’«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» e della competenza amministrativa assegnata alla Regione nelle medesime materie dall’art. 4 dello statuto. Sarebbe, altresì, lesa la competenza regionale residuale spettante anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in forza della clausola di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. Nel perimetro di queste materie rientrerebbe la competenza della Regione a disciplinare l’accesso al lavoro pubblico regionale, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso l’ASL Valle d’Aosta e gli enti del Servizio sanitario regionale. Con specifico riguardo al reclutamento nel comparto del servizio sanitario regionale sarebbe anche violata la competenza regionale integrativa in materia di «igiene e sanità» di cui all’art. 3 dello statuto e le relative competenze amministrative di cui all’art. 4 del medesimo statuto.

    Sarebbe, inoltre, violato l’art. 38 dello statuto speciale, che pone il principio di parificazione della lingua francese a quella italiana (comma 1) e impone l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche di soggetti che conoscano la lingua francese (comma 3), con procedure selettive volte all’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana.

    Anche ove si volesse rinvenire un titolo di competenza statale, le disposizioni impugnate si rivelerebbero, secondo la Regione, illegittime per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., perché, pur incidendo su materie di competenza regionale residuale, non prevedrebbero alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. In particolare, i commi 300 e 360 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 sarebbero costituzionalmente illegittimi, là dove non subordinano l’adozione del decreto ministeriale per la definizione delle procedure semplificate di reclutamento del personale all’intesa in Conferenza unificata.

    La ricorrente lamenta, inoltre, che, per effetto delle disposizioni impugnate, per il reclutamento del proprio personale e del personale sanitario regionale, non potranno più essere utilizzate le modalità di reclutamento di cui alla normativa regionale in vigore, che definisce i requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale degli enti del Comparto unico della Valle d’Aosta, peraltro nel rispetto dell’art. 38 dello...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Ordinanza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2020
    • Italia
    • 20 Luglio 2020
    ...Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che, nella sentenza n. 77 del 2020, sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato i......
1 sentencias
  • Ordinanza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2020
    • Italia
    • 20 Luglio 2020
    ...Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che, nella sentenza n. 77 del 2020, sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato i......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT