Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 10 Aprile 2020

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione10 Aprile 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 62

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marina Valli per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 44 del 2018 del registro generale dei ricorsi, ha sollevato, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45, 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale) in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettere e) ed m), e terzo comma, della Costituzione.

  2. – Espone il ricorrente che l’art. 31 (Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie) della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, stabilisce, al comma 4, che, «[…] a seguito delle norme di attuazione di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma «destinata alla maggiore spesa prevista dall’articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento, o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale».

    Al successivo comma 5 si prevede che per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 – a fronte dell’accertamento dell’entrata derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 832, della citata legge n. 296 del 2006 – sia disposto uno specifico accantonamento in apposito fondo, nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la retrocessione delle accise a favore della Regione, in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista a legislazione vigente, comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

    Il ricorrente rammenta che l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», nel disporre l’incremento della quota di partecipazione della Regione Siciliana alla spesa sanitaria, prevede di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale; il successivo comma 831 richiama la procedura delle norme di attuazione e il comma 832, al fine di dare attuazione al comma 830, prevede l’attribuzione alla Regione Siciliana del gettito delle accise sui prodotti petroliferi in misura corrispondente ai maggiori oneri sanitari a carico della Regione rispetto a quelli già stabiliti dal medesimo comma 830.

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, da una lettura sistematica dei menzionati commi da 830 a 832 si ricaverebbe il principio del progressivo trasferimento a carico del bilancio regionale della spesa sanitaria, cui è legata l’attribuzione di una percentuale compresa tra il 20 e il 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, solo a compensazione di un ulteriore incremento, rispetto al 49,11 per cento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.

    2.1.– Per quanto sopra esposto, il ricorrente ritiene che la previsione di cui all’art. 31, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, laddove autorizza a iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale, non terrebbe conto del fatto che le maggiori risorse – riferite a una quota ulteriore rispetto al 49,11 per cento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente – devono garantire la copertura degli ulteriori oneri sanitari e non potrebbero quindi essere destinate ad altre finalità, anche in considerazione del fatto che la materia in esame dovrebbe ritenersi afferente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    In tal senso, quindi, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute – in quanto prevederebbe di distrarre le predette risorse per altre finalità diverse dalla spesa sanitaria – e l’art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., laddove tale distrazione non consentisse di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEA).

    2.2.– Relativamente all’art. 31, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la legge regionale impugnata prevederebbe, nelle more degli accordi con lo Stato, in assenza del presupposto giuridico, un accertamento in entrata di somme riferite all’attuazione del predetto art. 1, comma 832, della legge n. 296 del 2006 e un accantonamento ad esso correlato.

    Osserva al riguardo il ricorrente che la retrocessione del gettito delle accise di cui all’art. 1, comma 832, della legge n. 296 del 2006 opererebbe simmetricamente all’incremento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente. Pertanto, l’art. 31 comma 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si porrebbe in contrasto con l’art. 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che prevede per l’accertamento «la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata» e, inoltre, dispone che «[n]on possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario». Detta norma contrasterebbe, altresì, con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e, conseguentemente, con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi l’art. 45 (Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS) della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 81, terzo comma, Cost.

    Espone il ricorrente che detta disposizione stabilisce che il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, costituito ai sensi dell’art. 67 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell’EAS in liquidazione, introducendo così nuovi benefici pensionistici con oneri quantificati dalla disposizione medesima. Osserva in proposito che non sarebbe possibile riscontrare la correttezza di tale valutazione, mancando anche la relazione tecnica. Ne conseguirebbe che la sostenibilità finanziaria dei citati trattamenti non sarebbe assicurata dalla legge, avuto riguardo anche al rispetto delle misure di contenimento della spesa di personale e dei vincoli posti per l’assunzione del personale, e tanto integrerebbe la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dei principi di coordinamento della finanza pubblica espressi dalle misure di contenimento della spesa di personale e dei vincoli posti per l’assunzione di nuovo personale.

    La disposizione indubbiata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 81, terzo comma, Cost. in quanto, in assenza di elementi informativi sufficienti a definirne gli effetti finanziari, non sarebbe assicurata la copertura finanziaria degli interventi previsti.

  4. – Relativamente all’art. 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

    4.1.– L’art. 99 stabilisce quanto segue: «1.Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. 2. Al fine di superare le criticità conseguenti all’emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di...

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