Ordinanza nº 67 da Constitutional Court (Italy), 10 Aprile 2020
Relatore | Francesco Viganò |
Data di Resoluzione | 10 Aprile 2020 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 67
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza dell’11 aprile 2019, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2020.
Ritenuto che, con ordinanza dell’11 aprile 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis del codice penale;
che il rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un incidente di esecuzione promosso da A. M. per ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei propri confronti l’8 febbraio 2019, e relativo a una sentenza di applicazione su richiesta delle parti della pena di due anni e sei mesi di reclusione per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2019;
che tale istanza dovrebbe essere rigettata, ai sensi della disposizione censurata;
che, tuttavia, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione, sospettandone anzitutto il contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nonché con il «vincolo di proporzionalità che deve sussistere tra gravità del...
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