Ordinanza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2020

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione26 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 60

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri sorti a seguito dell’iter e approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promossi da Mariastella Gelmini, in proprio nonché nella qualità di Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Forza Italia - Berlusconi Presidente» presso la Camera dei deputati, e altri, nella qualità di deputati appartenenti al medesimo gruppo; da Giorgia Andreuzza e altri, tutti in qualità di deputati appartenenti al gruppo parlamentare «Lega - Salvini Premier» presso la Camera dei deputati; da Francesco Lollobrigida, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Fratelli d’Italia» presso la Camera dei deputati, e altri, nella qualità di deputati appartenenti al medesimo gruppo, con ricorsi depositati in cancelleria il 14 gennaio e il 5 febbraio 2020, iscritti rispettivamente ai numeri 3, 4 e 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 gennaio 2020 (reg. confl. poteri n. 3 del 2020), l’on. Mariastella Gelmini, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del gruppo parlamentare «Forza Italia - Berlusconi Presidente» presso la Camera dei deputati, e altri 42 deputati del medesimo gruppo, hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – nei confronti del Governo, della V^ Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (da qui: Conferenza dei capigruppo), dell’Assemblea e del Presidente della Camera dei deputati, nonché, per quanto occorra, della V^ Commissione permanente (Bilancio), della Conferenza dei capigruppo, dell’Assemblea e del Presidente del Senato della Repubblica – avverso l’iter di approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

che, a guisa di premessa, i ricorrenti ricordano che l’ordinanza di questa Corte n. 17 del 2019, pur dichiarando nella circostanza inammissibile il conflitto di attribuzione relativo alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), volto a censurare analoghe forzature dell’iter di approvazione, espresse un monito secondo cui, in altre situazioni, una simile compressione delle funzioni costituzionali dei parlamentari avrebbe potuto portare a esiti differenti; monito che sarebbe stato manifestamente disatteso già nel ciclo di bilancio immediatamente successivo, in cui, anzi vi sarebbero state violazioni di maggior gravità;

che, in riferimento alla vicenda di fatto, la difesa dei ricorrenti sottolinea che il disegno di legge di bilancio, presentato il 2 novembre 2019 in Senato, è stato approvato in prima lettura solo il successivo 16 dicembre, dopo numerosi e frequenti rinvii e annullamenti delle sedute della Commissione Bilancio, in virtù della prolungata trattativa politica nella maggioranza, e si è concluso con la presentazione di un maxi-emendamento del Governo parzialmente innovativo e sostitutivo della prima sezione del provvedimento, poi sottoposto al voto di fiducia dell’Assemblea;

che, pertanto, il testo del bilancio, assai ampio, è stato trasmesso alla Camera solo il 17 dicembre 2019, con l’effetto che la stessa avrebbe evidentemente potuto solo procedere alla mera approvazione, senza possibilità d’introdurre emendamenti;

che il cronoprogramma dei lavori della V^ Commissione, a cui, tra l’altro, il testo completo sarebbe stato consegnato solo nel pomeriggio del 21 dicembre, sarebbe stato del tutto irrituale, specie per gli emendamenti, da presentarsi entro meno di 24 ore dall’inizio dell’esame e con l’eliminazione dei tempi per i ricorsi contro le inammissibilità (eliminazione impropriamente compensata dalla possibilità di ricorrere direttamente al Presidente della Camera in sede d’esame dell’Assemblea);

che, dopo l’intervento (tardivo) in audizione del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri nella seduta del 19 dicembre, alla ripresa dei lavori, constatata l’assenza dei relatori, di gran parte dei componenti della Commissione e del rappresentante del Governo, i gruppi di opposizione, ritenendo ciò espressione di scarsa collaborazione istituzionale e della volontà di non prendere in considerazione alcuna modifica al testo, hanno abbandonato i lavori dell’organo;

che, in seguito alla discussione sul complesso degli emendamenti, nella seduta del 21 dicembre, i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario sugli stessi, scelta motivata dalla necessità di scongiurare il ricorso all’esercizio provvisorio, la qual cosa ha portato all’abbandono dei lavori da parte dei deputati dei gruppi di opposizione, con conseguente reiezione di tutte le proposte emendative presentate;

che il 22 dicembre è iniziato l’esame dell’Assemblea, nel corso del quale, dopo la discussione generale, è stata posta dal Governo la questione di fiducia sull’art. 1 del disegno di legge, con l’approvazione definitiva della legge di bilancio alle ore 4.55 di martedì 24 dicembre 2019;

che, ciò precisato, riguardo ai profili soggettivi del conflitto sarebbe evidente la legittimazione dei singoli deputati, alla luce dei criteri indicati dall’ordinanza n. 17 del 2019, poiché le menomazioni censurate atterrebbero esattamente alle medesime prerogative richiamate nella stessa, trattandosi, appunto, di «violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione;

che parimenti dovrebbe essere riconosciuta la legittimazione del gruppo parlamentare «Forza Italia - Berlusconi Presidente», di cui...

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