Sentenza nº 53 da Constitutional Court (Italy), 13 Marzo 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione13 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 53

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019 e depositato il 20 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale).

    Più precisamente, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.

  2. – In data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le osservazioni avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate.

    2.1.– La difesa regionale sostiene, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, sulla base dell’assunto che la norma impugnata non abbia una autonoma portata precettiva, costituendo una semplice norma di programmazione generale che si limita a prevedere interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire l’obiettivo del miglioramento dell’erogazione del servizio sanitario relativo alla gestione degli interventi di pronto soccorso.

    Da ciò deriverebbe, a parere della resistente, che la norma non avrebbe la capacità di ledere, per sé stessa, la sfera della competenza statale, con il conseguente difetto dei requisiti di concretezza ed attualità che devono necessariamente connotare l’interesse ad agire del ricorrente.

    2.2.– Sotto altro profilo e sempre in via preliminare, la Regione Puglia eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per l’erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso.

    La norma impugnata, difatti, afferendo all’organizzazione del servizio di continuità...

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