Ordinanza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 11 Marzo 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione11 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 49

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), modificativo dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promossi dalla Corte di cassazione con ordinanza del 18 luglio 2019, dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza del 29 maggio 2019 e dalla Corte di appello di Caltanissetta con ordinanza dell’8 ottobre 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 141, 151 e 238 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 e n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2019 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione di E. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2020 e nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi gli avvocati Giacomo Ventura e Vittorio Manes per E. C., e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 luglio 2019 (r.o. n. 141 del 2019), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui inserisce all’art. 4-bis, comma l, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà] il riferimento al delitto di peculato di cui all’art. 314, primo comma, cod. pen.»;

che la sezione rimettente espone di essere investita del ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Como avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, con la quale – in accoglimento dell’istanza presentata dal condannato – era stato sospeso l’ordine di esecuzione della pena nei confronti di A. P.;

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, A. P. è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2019, alla pena di quattro anni di reclusione, per fatti di peculato commessi tra il marzo 2012 e il luglio 2014;

che – in ragione dell’entrata in vigore, il 31 gennaio 2019, della disposizione censurata – il pubblico ministero aveva emesso, il 7 marzo 2019, ordine di carcerazione nei confronti di A. P.;

che il giorno successivo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Como, in accoglimento del ricorso di A. P., aveva disposto, con il provvedimento impugnato innanzi alla sezione rimettente, la sospensione di detto ordine di carcerazione, con conseguente liberazione del condannato;

che il GIP aveva in particolare ritenuto, in ragione della «consistenza afflittiva» dell’intervento legislativo, la natura «sostanziale» della modifica legislativa attuata mediante la disposizione censurata, «con conseguente applicazione del principio di irretroattività di cui all’art. 2 co. 1 cod. pen.», dovendosi in conseguenza escludere – in assenza di disciplina transitoria espressa, e alla luce dei principi di garanzia espressi dall’art. 25 Cost. e dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – l’applicazione di tale modifica alle condanne per fatti di reato commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019;

che avverso l’ordinanza del GIP il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Como aveva proposto ricorso per cassazione;

che, come osserva la sezione rimettente, la disposizione censurata ha incluso il delitto di peculato nell’elenco di fattispecie cosiddette “ostative” di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., e conseguentemente ha inciso sull’ambito applicativo dell’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale, che prevede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti, tra l’altro, dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit.;

che, contrariamente all’avviso del GIP, la sezione rimettente ritiene che tale modifica normativa comporti meramente «un diverso (e di certo peggiorativo) assetto regolativo delle “condizioni legali di accesso” alle misure alternative alla detenzione, non già una “cancellazione” delle medesime per gli autori di una determinata condotta di reato»: di talché non si sarebbe verificata, nella specie, alcuna «“variazione” della tipologia di sanzione penale (aspetto, quest’ultimo, trattato dalla Corte Edu nel caso Scoppola contro Italia)», né alcuna «protrazione della durata dalla pena (aspetto trattato dalla Corte Edu nel caso Del Rio Prada contro Spagna)», tali da chiamare in causa il principio di irretroattività delle modifiche normative che inaspriscono il...

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