Sentenza nº 47 da Constitutional Court (Italy), 11 Marzo 2020

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione11 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 47

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata sull’istanza proposta da C. R., con ordinanza del 5 ottobre 2018, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza del 5 ottobre 2018, iscritta al n. 120 reg. ord. 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002.

  2. − Ad avviso del rimettente la disposizione censurata violerebbe l’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che il giudice revochi il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel «caso limite» in cui il soggetto beneficiato abbia commesso reato di calunnia incolpando un soggetto, che sa innocente, dei reati relativamente ai quali essa ha assunto la veste di persona offesa.

    Il giudice a quo premette che, con decreto del 29 marzo 2017, C. D. è stata ammessa al beneficio in parola ex art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto persona offesa del reato di cui all’art. 609-bis del codice penale, avendo ella denunciato di essere stata oggetto di violenze sessuali da parte di tale C. G. In data 7 luglio 2017 il giudice per le indagini preliminari disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento a carico di C. G. e disponeva altresì la trasmissione degli atti alla Procura nei confronti della donna per il reato di calunnia. In data 15 marzo 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torre Annunziata pronunciava sentenza ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 cod. pen., applicando alla C. D. la pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

    2.1.− In punto di rilevanza, il rimettente espone che è stata avanzata istanza di liquidazione della attività prestata dal legale della C. D. e che tale...

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