Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione09 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-16 aprile 2019, depositato in cancelleria il 12 aprile 2019, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;

udito nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Claudia Angiolini e Antonio Galasso per la Regione Molise;

deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9-16 aprile 2019 e depositato il 12 aprile 2019 (reg. ric. n. 50 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)», in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione.

    La legge regionale impugnata è costituita da due articoli: l’art. 1 reca «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5»; l’art. 2 dispone l’entrata in vigore della legge stessa.

    L’art. 1 della legge regionale impugnata introduce nell’art. 2 della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale) il comma 4-bis, secondo cui: «[q]ualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all’articolo 2-bis».

    Il ricorrente, nel rappresentare che il comma 4 del medesimo art. 2 della citata legge reg. Molise n. 5 del 2015 dispone: «[q]ualora la manifestazione preveda l’impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali. […]», ritiene che la disposizione recata dall’art. 1 della legge impugnata presenti plurimi profili di illegittimità costituzionale.

    1.1.– Innanzitutto, ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale viola l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto disattende principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e di benessere animale configurati dalle previsioni dell’allegato A dell’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 21 luglio 2011 «concernente la disciplina di manifestazioni popolari, pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», più volte prorogata e, da ultimo, per un periodo di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 29 agosto 2018, giusta ordinanza del 26 luglio 2018, applicabile alle manifestazioni in cui sono coinvolti i cavalli.

    Il predetto allegato A della citata ordinanza, recante «Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali», stabilisce: «a) [i]l tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti. […]» con l’evidente fine, rileva il ricorrente – «da un lato – di proteggere gli animali impiegati dalla dolorosa consunzione degli zoccoli e – dall’altro – di prevenire pericolosi scivolamenti, e ciò dichiaratamente per la tutela della sicurezza e della salute dei fantini, del pubblico e degli equidi».

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione regionale impugnata, nel consentire di sostituire l’intervento sul fondo del tracciato previsto nell’allegato A con la ferratura degli zoccoli e il cambio degli animali, viola principi di tutela così configurati dalla menzionata ordinanza contingibile e urgente.

    1.2.– Il ricorrente deduce che la disposizione regionale viola, inoltre, gli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto disattende le previsioni dettate dall’art. 8, rubricato «Manifestazioni popolari», dell’«Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy» del 6 febbraio 2003, recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, secondo cui: «[l]e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni».

    La difesa statale assume che il richiamato accordo, «in linea con la giurisprudenza costituzionale, impegna le parti al rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che il principio di leale collaborazione richiede che la sottoscrizione di accordi trovi un coerente seguito negli atti normativi successivi (ex multis sent. nn. 24/2007 e 58/2007)», e che la disposizione regionale impugnata «non costituisce, tuttavia, un seguito coerente all’Accordo in questione, in quanto consente di sostituire la copertura del fondo con la ferratura ed il cambio degli animali».

    1.3.– Da ultimo, il ricorrente afferma che la norma regionale in esame è altresì lesiva dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto contrasta con le previsioni di cui all’art. 9, paragrafo 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva con legge 4 novembre 2010, n. 201, secondo cui non possono applicarsi trattamenti o procedimenti per elevare il livello naturale delle prestazioni degli animali qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute e il benessere degli animali stessi, durante le gare od in ogni altro momento.

    Ciò in quanto, ad avviso della difesa statale, la modalità di svolgimento delle manifestazioni in oggetto resa possibile dalla disposizione impugnata non è idonea a prevenire il rischio di scivolamenti e di altri pregiudizi alla salute ed al benessere degli animali, e in tal modo «concretizza la violazione del principio sancito nella suddetta Convenzione europea», con conseguente lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

  2. – La Regione Molise si è costituita in giudizio con atto depositato il 24 maggio 2019, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per genericità delle censure e, nel merito, di dichiarare infondate le questioni.

    2.1.– Preliminarmente la resistente afferma che «dall’analisi della normativa di riferimento, non sembra che il legislatore regionale abbia perpetrato violazioni tali da provocare censure di illegittimità costituzionale», e deduce che il Presidente del Consiglio dei ministri «formula censure generiche che non rivelano tangibilmente in cosa si traduca il supposto contrasto e non specificano le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale; non basta un’apodittica affermazione di violazione di norme della Costituzione per spiegare e dimostrare l’effettiva presenza dell’ipotizzato contrasto».

    2.2.– Nel merito la Regione rappresenta che, nella materia in esame, «l’unica fonte di rango primario è la legge 4 novembre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT