Sentenza nº 43 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2020

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione09 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 43

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), 7, comma 2, 13, 53, 59 e 61 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 marzo 2019, depositato in cancelleria il 25 marzo 2019, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sonia Sau per la Regione autonoma della Sardegna;

deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso iscritto al n. 49 del reg. ric. 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), 7, comma 2, 13, 53, 59 e 61 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018).

    1.1.– Sono impugnati, anzitutto, gli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a), della citata legge regionale. Con queste disposizioni sono stati modificati, rispettivamente, l’art. 3, comma 2, lettera c), della legge della Regione autonoma della Sardegna 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), e l’art. 3, comma 2, lettera c), della legge della Regione autonoma della Sardegna 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora). In entrambi i casi, si interviene sulla composizione dell’organo di revisione dei conti dei due Parchi naturali che, da collegiale, diventa monocratico.

    Ciò, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), rubricato «Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale», che prevede l’istituzione, nell’ente parco, di un organo collegiale di revisione dei conti, e non monocratico. L’art. 9 della legge statale espressamente include, tra gli organi dell’ente, «il Collegio dei revisori dei conti» (comma 2, lettera d), e stabilisce che quest’ultimo «è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate» (comma 10, terzo periodo). La modifica introdotta dalle impugnate disposizioni della legge regionale, pertanto, inciderebbe «in maniera palese sull’assetto organizzativo interno dell’ente parco, come predeterminato dal parametro interposto statale», venendosi così a determinare «una illegittima variazione novativa organica con conseguenti riflessi sotto il profilo della regolarità amministrativa dell’Ente parco stesso». Verrebbe in rilievo, secondo il ricorrente, la materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, materia in cui rientrerebbe la disciplina delle aree protette di cui alla già citata legge quadro. La modifica introdotta non rispetterebbe la normativa statale «che fissa criteri generali di tutela validi per tutto il territorio nazionale», incidendo sulla funzionalità dell’organo e determinando, per tale via, anche la violazione dell’art. 97 Cost.

    Il ricorrente precisa che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legislazione regionale sarebbe, pertanto, chiamata ad adeguarsi ai principi fondamentali della materia, quali individuati dalla legge n. 394 del 1991, poiché, nell’ambito delle aree protette, le Regioni possono derogare alla legislazione statale solo determinando maggiori livelli di tutela. Nelle materie di sua competenza, infatti, il legislatore regionale troverebbe un limite negli standard di tutela fissati a livello statale, pur potendo adottare misure che prescrivano livelli di tutela dell’ambiente più elevati. Lo standard minimo uniforme di tutela nazionale sarebbe in particolare rispettato anche con la «predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette di strumenti organizzativi, programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema». Per le aree protette regionali, dove il legislatore statale «ha previsto [...] un quadro normativo meno dettagliato di quello predisposto per le aree naturali protette nazionali», la Regione non potrebbe derogare in peius rispetto alle disposizioni della legge nazionale, neanche con riferimento all’organizzazione dell’ente parco (sono in particolare richiamati gli artt. 22, comma 1, lettera d, 23 e 24 della legge n. 394 del 1991).

    In definitiva, sebbene la Regione autonoma della Sardegna «goda di competenza legislativa di tipo primario in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), dello Statuto speciale», approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), tale competenza dovrebbe tuttavia attuarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (così l’incipit dell’art. 3 dello statuto reg. Sardegna).

    1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019 (rubricato «Gestione dei terreni da parte dell’Agenzia Forestas»). Con il comma 1 di questa disposizione il legislatore regionale ha previsto il passaggio dei «terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell’assetto agro-pastorale)», per i quali «siano intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data del 31 ottobre 2018», alla gestione dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (Forestas), la quale «ne acquisisce i terreni, le strutture, le attrezzature presenti». Il comma 2 di questo articolo – impugnato dal Governo – stabilisce quindi che, «[a]l fine di garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture l’Agenzia Forestas è autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto anche attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell’ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto delle vigenti facoltà assunzionali».

    Il ricorrente lamenta che, in tal modo, si avrebbe un inquadramento del personale, all’interno dell’Agenzia Forestas, in conseguenza del suo mero «utilizzo triennale», «in assenza di una procedura selettiva» e «senza uno scrutinio o una valutazione delle esigenze dell’Ente e dell’attività svolta». Ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per cui nel pubblico impiego le assunzioni a tempo determinato potrebbero rispondere solo ad esigenze temporanee ed eccezionali, esigenze non certo individuabili nella finalità di garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture. Si richiama la competenza esclusiva statale nella materia dell’«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) che, in quanto trasversale, escluderebbe la «residua competenza regionale in punto di organizzazione anche per le autonomie speciali», pur a fronte di esplicite statuizioni degli statuti regionali speciali sulla competenza primaria in tema di stato giuridico ed economico del personale. Anche in questo caso, pertanto, non potrebbe giovare alla Regione resistente l’espressa previsione, nel suo statuto speciale (art. 3, comma 1, lettera a), della competenza primaria nella materia dell’«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale».

    Sarebbe dunque violato il principio di accesso al pubblico impiego per concorso di cui all’articolo 97, quarto comma, Cost. e vi sarebbe contrasto anche con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi.

    1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna inoltre l’art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 7-bis della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), avente il seguente tenore: «La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le...

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