Sentenza nº 40 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2020

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione06 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 40

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra l’Associazione Lega per l’abolizione della caccia Onlus e altri e la Regione Liguria e altri, con ordinanza dell’11 ottobre 2018, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione dell’Associazione Lega per l’abolizione della caccia Onlus e dell’Ente nazionale protezione animali, nonché quello, fuori termine, della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;

udito l’avvocato Paola Ramadori per l’Associazione Lega per l’abolizione della caccia Onlus e per l’Ente nazionale protezione animali;

deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

    L’art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, appena citato dispone che «[l]a caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz’ora dopo il tramonto».

    L’art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 prevede invece che il cacciatore «deve […] indicare, negli appositi spazi [del tesserino venatorio regionale] relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l’abbattimento accertato».

  2. – Il rimettente – chiamato a decidere un ricorso diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 23 maggio 2018, n. 355 (Calendario venatorio regionale stagione 2018/19. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994), con la quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2018-2019 – premette che l’impugnazione è articolata in dieci motivi, su otto dei quali egli si è già pronunciato con sentenza non definitiva.

    Quindi, ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le altre due censure mosse nei confronti del calendario venatorio.

    2.1.– Al riguardo, il TAR Liguria osserva, in primo luogo, che tali doglianze investono le disposizioni della menzionata deliberazione regionale che – nel disciplinare l’orario giornaliero della caccia e le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi di fauna selvatica abbattuti – recepiscono le norme denunciate.

    A parere delle parti ricorrenti nel giudizio a quo, infatti, tali norme violerebbero l’evocato parametro costituzionale, in quanto, da un lato, l’art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 non rispetterebbe il limite orario giornaliero della caccia dettato dall’art. 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); dall’altro, l’art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 contrasterebbe con l’art. 12, comma 12-bis, della medesima legge statale.

    Il rimettente precisa, inoltre, che l’art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 sarebbe ancora vigente, benché questa Corte abbia già avuto occasione di esaminarne il contenuto precettivo nella sentenza n. 191 del 2011, giudicandolo lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ciò in quanto in tale frangente il vaglio della suddetta norma regionale sarebbe avvenuto in virtù del rinvio a essa operato dall’art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», allora impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri...

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