Ordinanza nº 37 da Constitutional Court (Italy), 27 Febbraio 2020
Relatore | Francesco Viganò |
Data di Resoluzione | 27 Febbraio 2020 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 37
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell’art. 595, comma 3, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, nel procedimento penale a carico di P. N. e A. S., con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti l’atto di costituzione di P. N., nonché gli atti di intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (CNOG) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata dal CNOG;
udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2020.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 ha sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché agli artt. 3, 21, 25 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell’art. 595, terzo comma, del codice penale;
che il rimettente espone di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale di P. N., giornalista, e di A. S., direttore responsabile del giornale, imputati il primo di diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione alla persona offesa di un fatto determinato (artt. 13 della legge n. 47 del 1948 e 595, terzo comma, cod. pen.), e il secondo di omesso controllo sul contenuto del periodico (art. 57 cod. pen., in relazione ai medesimi delitti attribuiti al giornalista);
che, ad avviso del rimettente, la previsione di una pena detentiva (obbligatoria nell’ipotesi di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1948, e alternativa nell’ipotesi di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen.) si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali sopra indicati;
che con atto depositato l’8 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (CNOG) è intervenuto...
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