Ordinanza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2020

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione26 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 35

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Novara nel procedimento penale a carico di S.F. C., con ordinanza del 19 dicembre 2018, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 dicembre 2018, inserita nel verbale di udienza, il Tribunale ordinario di Novara, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono la facoltà del P.M. di procedere all’emissione di Decreto Penale di Condanna e dell’Imputato di esserne conseguentemente destinatario provvedendo al pagamento dell’importo dal medesimo previsto»;

che dall’ordinanza di rimessione si desume che il giudice a quo è investito del giudizio, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nei confronti di una persona imputata del reato di omesso versamento di ritenute fiscali;

che, in udienza, il pubblico ministero ha chiesto la correzione di un «doppio errore materiale» contenuto nel capo di imputazione, concernente l’anno di imposta cui si riferiscono le ritenute non versate (2011, anziché 2010) e la data del commesso reato (22 agosto 2012, anziché 22 agosto 2011); in subordine, ove tale richiesta non fosse accolta, ha dichiarato di voler procedere alla modificazione del capo di imputazione nei termini indicati;

che il rimettente – disattesa l’istanza di correzione di errore materiale, «non ravvisandone la sussistenza dei requisiti» – rileva come, «in presenza di una differente contestazione, non possa astrattamente escludersi che la difesa, a parità di regime procedurale, avrebbe effettuato una differente scelta, segnatamente...

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