Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 21 Febbraio 2020

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione21 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 31

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, 8, comma 2, lettera g), 11, comma 5, 12, comma 4 e 32, comma 1, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13 (Norme per la disciplina dell’attività di cava), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-18 maggio 2018, depositato in cancelleria il 22 maggio 2018, iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Ezio Zanon per la Regione Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 15-18 maggio 2018 e depositato il 22 maggio 2018 (reg. ric. n. 37 del 2018) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 3, 3, 8, comma 2, lettera g), 11, comma 5, 12, comma 4, e 32, comma l, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13 (Norme per la disciplina dell’attività di cava), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    In particolare, ad avviso del ricorrente, gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge reg. Veneto n. 13 del 2018 violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché in contrasto con gli artt. 183, comma l, lettera a), 184-bis e 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi: cod. ambiente); gli artt. 8, comma 2 , lettera g), e 11, comma 5, della legge regionale impugnata violerebbero il medesimo parametro costituzionale, entrambi perché in conflitto con l’art. 27-bis cod. ambiente, mentre il solo art. 11, comma 5, perché in contrasto con l’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); l’art. 12, comma 4, della legge regionale impugnata violerebbe altresì l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. perché in conflitto con gli artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, 19 cod. ambiente, oltre che con l’allegato IV del medesimo cod. ambiente; la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è infine addotta anche in riferimento all’art. 32, comma 1, lettera c) (recte, art. 32, lettera c) della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, perché in affermata lesione dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», nonché degli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dell’art. 5, comma 1, lettera n) del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)».

  2. – Il ricorrente premette che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 13 del 2008, «costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni». Precisa, ancora che, ai sensi del successivo art. 2, comma 2, risulta annoverato, tra i lavori di coltivazione, quello di «gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private […]».

    Evidenzia, infine, che in ragione di quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 2, la «coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava».

    2.1.– Le disposizioni censurate, ad avviso del Governo, danno sostanza alla lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché mirano a sottrarre la gestione dei materiali da scavo dalla disciplina dei rifiuti dettata dal cod. ambiente, senza che ne sussistano le condizioni.

    La “gestione” dei suddetti materiali risulterebbe, infatti, esclusivamente subordinata al «rilascio della autorizzazione di cava» quando dovrebbe invece ritenersi sottoposta alla disciplina dettata dalla parte IV del cod. ambiente: i residui in questione, infatti, dovrebbero essere considerati rifiuti in ragione di quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera a), cod. ambiente, salvo che possano essere considerati sottoprodotti ai sensi del successivo art. 184-bis. Qualifica, quella di rifiuto, che una volta acquisita, del resto non potrebbe essere persa, se non per effetto dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 184-ter cod. ambiente (cosiddetto “fine rifiuto”).

    2.2.– Identica lesione, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi sussistente ove si presti attenzione all’art. 3, comma 1, della legge regionale impugnata, in forza del quale «ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l’attività di cava».

    Tale disposizione sottrarrebbe detti interventi alla disciplina dei rifiuti e anche il successivo comma 2 sarebbe gravato dalle medesime ragioni di illegittimità costituzionale, giacché, disponendo che «la Giunta regionale, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica», finisce per configurare un sistema che si suppone semplificato nel confronto con quello concernente le attività che riguardano volumetrie maggiori, fermo comunque l’effetto di sottrarre la gestione dei materiali suddetti alla disciplina dei rifiuti, cui vanno certamente ricondotti i materiali derivanti da costruzione e demolizione (cosiddetti materiali di risulta), espressamente elencati nell’ambito dei rifiuti speciali dall’art. 184, comma 3, lettera b), cod. ambiente.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 8, comma 2, lettera g), della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, ai sensi del quale «[i]l progetto di coltivazione, redatto in conformità alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere: […] g) la documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale e successive modificazioni”».

    3.1.– La citata disposizione, ad avviso del ricorrente, farebbe presupporre che la procedura di VIA sia stata già espletata prima dell’autorizzazione strumentale all’attività di cava e che si riveli dunque propedeutica, antecedente e distinta da quest’ultima. Ciò in ritenuto contrasto con quanto previsto dall’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, in base al quale «la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e` assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi l, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto».

    3.2.– Identica lesione, ad avviso del ricorrente, sarebbe apportata dall’art. 11, comma 5, della legge regionale censurata, in forza del quale si prevede che l’autorizzazione relativa alla coltivazione del giacimento, resa ai sensi dell’art. 10 della stessa legge regionale, «costituisce titolo unico» tanto da sostituire «ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta, assenso comunque denominato per l’esercizio dell’attività di cava previsto dalla normativa vigente».

    Anche questa norma, ove riferita all’attività di cava soggetta a valutazione di impatto ambientale, sarebbe in conflitto con l’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, il quale impone in siffatti casi che sia il provvedimento autorizzatorio unico che chiude il procedimento di VIA regionale a costituire...

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