Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 21 Febbraio 2020

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione21 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8-bis, della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), come introdotto dall’art. 10, comma 13, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la Antares srl e altri e Veronica Pavan e altri, con ordinanza del 1° marzo 2019, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della Antares srl e del Comune di Castelfranco Veneto nonchè gli atti di intervento del Presidente della Giunta regionale del Veneto e, ad opponendum, della Anci Veneto - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto e della Ance Veneto - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Stefano Gattamelata e Enrico Gaz per la Antares srl, Pierfrancesco Zen per il Comune di Castelfranco Veneto, Andrea Manzi e Bruno Barel per il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Mario Bertolissi per l’Anci Veneto - Associazione regionale dei Comuni del Veneto e per la Ance Veneto - Associazione regionale dei costruttori edili del Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 1° marzo 2019, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2019, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8-bis, della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1.– La norma oggetto di censura, aggiunta al testo originario della predetta legge dall’art. 10, comma 13, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia), stabilisce che «[a]l fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».

    1.2.– Il giudizio principale ha ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, realizzato dalla società Antares srl nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto.

    La comproprietaria di un confinante complesso immobiliare aveva impugnato gli atti adottati dal Comune in relazione a tale intervento, assumendo – fra l’altro – che, nel consentire interventi di ampliamento con modificazioni dell’altezza «fino al 40 per cento dell’edificio esistente», la disposizione regionale faceva riferimento all’altezza dell’edificio oggetto di lavori, e non invece – come opinato dall’amministrazione comunale – all’immobile più alto della zona. In relazione a detto motivo di doglianza, il ricorso era stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sentenza poi oggetto di distinti appelli, riuniti dal Consiglio di Stato ex art. 96, comma 1, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

    1.3.– In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato osserva che nel giudizio sono devolute questioni che non possono essere decise indipendentemente dalla citata disposizione di legge regionale, posta da tutte le parti a fondamento delle tesi dedotte in giudizio in...

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