Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 2020

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione20 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 24

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche e dal Tribunale ordinario di Lecco con ordinanze del 24 luglio 2018 e del 28 gennaio 2019, rispettivamente iscritte al n. 163 del registro ordinanze 2018 e al n. 105 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46, prima serie speciale, dell’anno 2018 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Adito, con ricorso proposto avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della libertà vigilata, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato, con l’ordinanza iscritta al n. 163 del reg. ord. 2018, «questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali».

    1.1.– In punto di rilevanza, il rimettente premette che il magistrato che ha adottato la misura della libertà vigilata nei confronti della ricorrente, con lo stesso provvedimento, le ha anche concesso di poter continuare a fare uso della patente «in costanza di misura di sicurezza per ragioni legate all’attività lavorativa», ed osserva che tale possibilità è stata «tuttavia vanificata dalla revoca del titolo di guida disposta dal Prefetto di Ancona nell’esercizio del potere – appunto vincolato – previsto dal richiamato art. 120, comma 2, del codice della strada».

    1.2.– Il Tribunale a quo ravvisa, quindi, nell’automatismo della revoca della patente, «profili, non manifestamente infondati, di disparità di trattamento, sproporzionalità e irragionevolezza incidenti sulla libertà personale, sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione», con conseguente vulnus dei parametri evocati.

    Ulteriore motivo di irragionevolezza della norma denunciata è stato individuato dallo stesso giudice nella «contraddizione tra scopi e poteri esercitati dalle diverse autorità (Giudice e Prefetto) di fronte alla medesima vicenda». E ciò in quanto, diversamente dal Prefetto, «[i]l magistrato di sorveglianza esercita un potere discrezionale, ai sensi degli articoli 228 del codice penale e 190 disp. att. del codice di procedura penale, nello stabilire le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona...

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