Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 2020

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione20 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 26

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, promosso dal Tribunale ordinario di Rossano nel procedimento vertente tra Poste italiane spa e Achiropita Curia e altri, con ordinanza del 6 febbraio 2008, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di Poste italiane spa e di Achiropita Curia, Luca Ianni e Pietro Ianni;

udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Andrea Sandulli per Poste italiane spa, Alfonso Celotto per Achiropita Curia e altri;

deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con l’ordinanza in epigrafe (pronunciata il 6 febbraio del 2008 dal Tribunale ordinario di Rossano ma, stante l’omessa sua notifica, solo nel maggio 2019, a seguito di istanza di parte, trasmessa a questa Corte dal Tribunale ordinario di Castrovillari, al quale nel frattempo è stato accorpato il Tribunale originariamente adito), viene sollevata «questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dell’art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 ed oggi abrogato dall’art. 7 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 [Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso, per contrasto con gli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione».

    1.1.– La questione insorge nel corso di un giudizio di opposizione proposto da Poste italiane spa avverso un decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento delle somme residue che si assumevano da essa dovute, a due risparmiatori, i quali, nel 1983, avevano sottoscritto tre buoni fruttiferi postali dell’importo di un milione di lire ciascuno e, nel 2003, avevano riscosso tali titoli, ottenendo una somma inferiore, rispetto a quella attesa in base ai tassi di interesse previsti al momento della sottoscrizione dei buoni stessi.

    1.2.– Nel motivare la rilevanza di tale questione, afferma il rimettente che l’applicazione della disposizione censurata comporterebbe che «i tassi da riconoscersi agli opposti non sarebbero quelli indicati nelle tabelle riportate a tergo dei buoni (e posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto), bensì quelli, meno favorevoli per i risparmiatori, introdotti dal d.m. 13 giugno 1986». Aggiunge che «la rilevanza della questione […] permane» pur dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 284 del 1999 – il cui art. 7, abrogando l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, aveva pur previsto che i successivi decreti ministeriali, aventi ad oggetto la nuova disciplina dei buoni fruttiferi postali, potessero estendere le nuove norme, ove più favorevoli, ai rapporti già in essere. E ciò perché il successivo d.m. 19 dicembre 2000 non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT