Ordinanza nº 28 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 2020

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione20 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 28

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70, 122 e 123 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-2 marzo 2017, depositato in cancelleria l’8 marzo 2017, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione della Regione Toscana, nonché l’atto di intervento della Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia);

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale, con il ricorso in epigrafe, vari commi dell’art. 70 e gli artt. 122 e 123 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

che, secondo il ricorrente, l’art. 70 della predetta legge regionale – con il prevedere, in particolare nei suoi commi da 1 a 5, 8 e 9, una serie di dettagliate disposizioni con riguardo alla disciplina delle locazioni turistiche sul territorio regionale ed a quella dell’impresa e dell’attività imprenditoriale attinente allo stesso settore, già regolamentate dalla legge statale – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (per invasione della competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile»), oltre agli artt. 117, terzo e quarto comma, 3 e 97 Cost.; e, a loro volta, gli artt. 122 e 123 della stessa legge regionale – con il definire, il primo, l’attività di guida ambientale nel settore turistico regionale e nel disciplinare, il secondo, i requisiti e gli obblighi per l’esercizio della professione della suddetta figura di guida ambientale – violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in aperto...

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