Sentenza nº 20 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione14 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 20

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2019.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 49 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia «tutela della salute».

    1.1.– Espone il ricorrente che l’art. 1, comma 1, della citata legge reg. Lazio n. 4 del 2017 prevede: «Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione: a) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall’articolo l, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale; b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».

    1.2.– Ad avviso del ricorrente, la disposizione contenuta nella riportata lettera b) dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, nell’imporre alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, contrasta con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell’ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

    Tali disposizioni statali distinguono i criteri di valutazione dei titoli in tre categorie (carriera, titoli accademici e di studio, curriculum formativo e professionale) e stabiliscono che il punteggio attribuibile dalla commissione per il curriculum formativo e professionale è «globale», in quanto sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, l’attribuzione di tale punteggio globale da parte della commissione esaminatrice, che dovrà essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo, «mira a garantire un certo margine di discrezionalità riconosciuta alla Commissione stessa, al fine di valutare gli elementi del curriculum ritenuti qualificanti rispetto all’incarico da ricoprire». La disposizione regionale impugnata, nell’imporre invece un obbligo alla commissione esaminatrice di assegnare un distinto, specifico «punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale» per l’attività svolta attraverso processi di esternalizzazione, lederebbe il carattere «globale», previsto dalle disposizioni statali, del punteggio attribuibile per tale curriculum.

    Il ricorrente ritiene pertanto che l’intervento normativo regionale «modifica ed integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli stabilita dalla disciplina statale sopra menzionata, incidendo altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione da detta disciplina statale». In tal modo esso comporta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» contenuti nella disciplina statale sopra citata costituente parametro interposto.

    In proposito, la difesa statale rappresenta che «[l]a Corte Costituzionale ha infatti affermato in varie occasioni (sent. nn. 422/2006; 295/2009...

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