Sentenza nº 19 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione14 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 19

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale militare di Roma, sezione seconda, nel procedimento penale militare a carico di S. S., con ordinanza del 25 marzo 2019, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 25 marzo 2019 il Tribunale militare di Roma, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    1.1– Il rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza di un soggetto imputato dei reati – continuati e pluriaggravati – di allontanamento illecito e falso in foglio di via, previsti rispettivamente dagli artt. 147, primo comma, e 220 del codice penale militare di pace, a seguito dell’emissione da parte del giudice per le indagini preliminari, il 6 dicembre 2018, di un decreto di giudizio immediato, privo dell’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Il 1° marzo 2019 il difensore dell’imputato aveva formulato istanza scritta di rimessione nel termine per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Alla prima udienza, svoltasi il 19 marzo 2019, l’imputato aveva reiterato la richiesta di essere messo alla prova, producendo la propria istanza all’Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), presentata il 13 marzo 2019, di elaborare un programma di trattamento ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen., nonché la disponibilità di una ONLUS ad accoglierlo per lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

    Sempre nel corso della prima udienza, l’imputato aveva eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato, perché privo dell’avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova, ravvisando in ciò una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Secondo l’imputato, una tale soluzione si sarebbe imposta nonostante la mancata menzione espressa dell’obbligatorietà...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT