Ordinanza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2020
Relatore | Giulio Prosperetti |
Data di Resoluzione | 14 Febbraio 2020 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 23
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Basilicata 28 febbraio 2018, n. 3 (Interventi in materia di continuità assistenziale), degli artt. 1 e 2, nonché dell’intero testo, della legge della Regione Basilicata 27 giugno 2018, n. 10 (Disposizioni in materia sanitaria), e dell’art. 15 della legge della Regione Basilicata 20 agosto 2018, n. 18 (Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 27 aprile-3 maggio, il 27-30 agosto e il 19-25 ottobre 2018, rispettivamente depositati in cancelleria il 4 maggio, il 31 agosto e il 23 ottobre 2018, iscritti ai nn. 35, 56 e 74 del registro ricorsi 2018 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 40 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata;
udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 aprile-3 maggio 2018, depositato il 4 maggio 2018 e iscritto al reg. ric. n. 35 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Basilicata 28 febbraio 2018, n. 3 (Interventi in materia di continuità assistenziale), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione;
che, secondo il ricorrente, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere ai medici di continuità assistenziale un compenso orario forfettario per attività ambulatoriali differibili in modo difforme da quanto previsto dall’art. 67 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29 luglio 2009, «eccede dalle competenze regionali, e contrasta con l’art. 8, comma l, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il...
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