Sentenza nº 14 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione11 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 14

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Grosseto, nel procedimento penale a carico di B. R., con ordinanza del 25 gennaio 2019, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 25 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    1.1.– Riferisce il giudice a quo di dover giudicare della responsabilità penale di B. R., rinviato a giudizio per un fatto originariamente qualificato dal pubblico ministero come ricettazione, ai sensi dell’art. 648 del codice penale, di oggetti provenienti da un furto commesso in una chiesa.

    Nel corso dell’istruttoria, il pubblico ministero aveva tuttavia ritenuto – senza peraltro che fossero emersi elementi di novità rispetto agli atti d’indagine – di contestare all’imputato, ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod. proc. pen., di avere egli stesso sottratto gli oggetti in questione, e di essere pertanto responsabile del delitto di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen.

    L’imputato aveva quindi chiesto, a mezzo del proprio difensore, di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., previa rimessione delle questioni di legittimità costituzionale ora sottoposte all’esame di questa Corte, precisando altresì che tale richiesta – che egli, invero, avrebbe potuto a suo tempo formulare anche con riferimento alla originaria imputazione ex art. 648 cod. pen. – era legata alla considerazione che in caso di...

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