Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 07 Febbraio 2020

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione07 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso dal Consiglio di Stato, sezione prima, nel procedimento vertente tra Nicandro Cavagliotti e il Comune di Sondrio, con ordinanza dell’8 novembre 2017, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti l’atto di costituzione di Nicandro Cavagliotti e l’atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Enrico Muffatti per Nicandro Cavagliotti e Piera Pujatti per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’8 novembre 2017, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2018, il Consiglio di Stato, sezione prima, nell’esercizio della propria funzione consultiva in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui deroga alla distanza pari all’altezza del fabbricato più alto.

    1.1.– Il Consiglio di Stato premette di dover decidere sull’impugnazione della variante del piano di governo del territorio del Comune di Sondrio, adottata con delibera del Consiglio comunale del 28 novembre 2014, n. 81 e volta a sottrarre «le zone di nuova edificazione ed urbanizzazione», poste all’interno del “tessuto urbano consolidato”, all’applicazione della disciplina più rigorosa, che impone la maggiore distanza pari all’altezza dell’edificio più alto.

    La parte ricorrente nel giudizio principale si duole della violazione di legge e, in particolare, dell’art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dell’arbitrarietà e della carenza di motivazione della variante approvata, che determinerebbe, inoltre, «deviazione dalla funzione». Il Comune di Sondrio, allo scopo di emendare gli «errori materiali riscontrati in fase applicativa», avrebbe introdotto una innovazione rilevante, in contrasto con i «tassativi limiti di legge».

    1.2.– In punto di non manifesta infondatezza delle questioni proposte, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte, che riconduce la disciplina delle distanze minime alla competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» e ammette un intervento regionale in senso derogatorio soltanto mediante «strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».

    Il rimettente muove dal presupposto che la disposizione censurata non affidi «l’operatività dei suoi precetti a “strumenti urbanistici”» e non sia «funzionale ad un “assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio”». Essa derogherebbe alla disciplina delle distanze minime anche con riguardo a «singoli edifici».

    Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato denuncia la violazione dei limiti che alla «competenza regionale concorrente in materia di “governo del territorio”» (art. 117, terzo comma, Cost.) pongono i princìpi enunciati dalla normativa statale e, in particolare, l’art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 e l’art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)».

    Sarebbe violata anche la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), che ricomprende la disciplina delle distanze minime fra costruzioni.

    1.3.– In punto di rilevanza, il rimettente reputa l’applicazione della disposizione censurata «decisiva ai fini della decisione della controversia in esame».

  2. – Si è costituita, con atto depositato il 27 novembre 2018, la parte ricorrente nel giudizio principale e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.

    La deroga prevista dal legislatore regionale presenterebbe una portata quanto mai ampia e non si prefiggerebbe di «conformare un assetto complessivo ed unitario e di specifiche aree territoriali».

  3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, con atto depositato il 9 novembre 2018, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, infondate le questioni di legittimità costituzionale.

    3.1.– In linea preliminare, la Regione ha eccepito l’inammissibilità delle questioni proposte, in quanto irrilevanti. La disposizione censurata riguarderebbe la sola fase...

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