Sentenza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 05 Febbraio 2020

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione05 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 11

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all’art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall’art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), promossi dal Collegio arbitrale rituale, nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania, con ordinanze del 6 dicembre 2018, iscritte ai numeri 50 e 51 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri e di Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Giuseppe Greco per Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri, Pietro Paterniti La Via per Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Collegio arbitrale rituale, costituito in Catania in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della società a responsabilità limitata Ravanusa – chiamato a risolvere la controversia insorta tra detta società (vincitrice di un bando di concorso pubblico straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche, approvato dall’Assessorato alla salute della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) e una propria socia, alla quale la Ravanusa srl chiedeva di rimuovere l’incompatibilità che le derivava dall’essere titolare di un rapporto di pubblico impiego (come docente presso l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro) o di retrocedere la propria quota di partecipazione all’originaria titolare che l’aveva a lei ceduta – ha reputato rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 50 del 2019, «questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 [Norme di riordino del settore farmaceutico], nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali, di cui all’art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato».

    Secondo il Collegio rimettente, la norma così denunciata – nell’estendere la causa di incompatibilità (derivante dallo svolgimento di «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato») non solo alle persone fisiche e ai soci di società di persone che siano titolari e gestori di farmacie private, ma appunto anche ai soci di società di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione – violerebbe, per i motivi di cui si dirà nel Considerato in diritto, gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, gli ultimi due in relazione agli artt. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

    1.1.– Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite la socia docente universitaria e la sua cedente della quota, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.

    1.1.1.– Le parti hanno, in premessa, ritenuto adottabile una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma denunciata, nel senso di ritenere riferibile la prevista incompatibilità esclusivamente alla gestione societaria o, comunque, ai soli soci farmacisti.

    In subordine, hanno chiesto accogliersi la questione sollevata dal Collegio a quo.

    1.1.2.– L’Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della sollevata questione per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, in ragione della incompleta descrizione della fattispecie concreta; per non pertinenza della disposizione denunciata rispetto all’oggetto del giudizio principale; per mancato esperimento del tentativo di una lettura alternativa della disposizione denunciata in senso costituzionalmente conforme; oltreché per erronea evocazione, come norme interposte, di disposizioni del TUE e del TFUE, che...

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