Sentenza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 2020

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione31 Gennaio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 7

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, nel procedimento vertente tra Maria Emilia Intrieri e la Regione Calabria, con ordinanza del 18 gennaio 2018, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di Maria Emilia Intrieri e della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Michele Filippelli per Maria Emilia Intrieri e Graziano Pungì per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), richiamato dall’art. 3, comma 5, della legge della Regione Calabria 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

    Il rimettente premette di essere stato adito da Maria Emilia Intrieri per la condanna della Regione Calabria alla corresponsione dell’indennità prevista per il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza (carica ricoperta dalla ricorrente negli anni 2011-2015) calcolata nella misura stabilita dall’art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985 nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Calabria n. 13 del 2011.

    Il giudice a quo evidenzia come la decisione della controversia richieda l’applicazione dell’art. 9 citato in quanto richiamato dall’art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, ai sensi del quale «[al] garante per l’infanzia e l’adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall’art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: “Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria”».

    L’art. 9 della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, nel testo originario vigente al momento del conferimento dell’incarico in questione, stabiliva che «[al] difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali». A seguito dell’intervento legislativo avvenuto con legge reg. Calabria n. 13 del 2011, tale disposizione ha poi previsto che al difensore civico spetti un’indennità pari al 25 per cento di quella fissa di funzione stabilita per i consiglieri regionali.

    Pertanto, a decorrere dal 14 aprile 2011 – data di entrata in vigore della novella legislativa ai sensi dell’art. 2 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 – l’indennità di funzione del Garante ha subito una riduzione del 75 per cento rispetto a quanto prima previsto, passando da un importo originariamente pari a 9.362,91 euro mensili a quello di 2.087,00 euro.

    Nel ricostruire la fattispecie, il rimettente espone che la ricorrente era stata nominata Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 46 del 22 dicembre 2010 e che la stessa aveva accettato l’incarico il 7 gennaio 2011 (fino al 21 maggio 2015, data di scadenza della legislatura). Tuttavia, la Regione aveva sospeso la corresponsione della relativa indennità in ragione di una situazione di incompatibilità sussistente in capo alla Intrieri con un altro diverso incarico da questa ricoperto, dal quale la stessa aveva poi rassegnato le dimissioni in data 24 marzo 2011.

    Nel marzo 2012, la Regione aveva corrisposto quindi all’interessata un’indennità annuale (per il periodo marzo 2011 – marzo 2012), pari a 28.712,92 euro, calcolata sulla base alla normativa medio...

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