Ordinanza nº 8 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 2020
Relatore | Augusto Antonio Barbera |
Data di Resoluzione | 31 Gennaio 2020 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 8
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Aldo CAROSI;
Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 32, 39 e 42, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nonché dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa nel giudizio vertente tra C. L. e l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Siracusa, con ordinanza del 26 marzo 2018, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto che con ordinanza depositata il 26 marzo 2018 (reg. ord. n. 170 del 2018) la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nonché dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (da ora in avanti: statuto contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto emerge dall’ordinanza, il giudizio principale ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento inerente al recupero delle maggiori imposte dovute per IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IRAP, IVA e correlate sanzioni, in conseguenza di ricavi non dichiarati nell’anno 2004;
che, come evidenziato dal rimettente, l’accertamento contestato, effettuato senza accedere presso i locali del contribuente, è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 32, 39, comma 1, lettera d), e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e che il soggetto d’imposta, con il secondo motivo di ricorso, ha contestato l’illegittimità dell’atto per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, avendo a suo avviso l’Agenzia delle entrate «trasferito nella sede giudiziaria la fase istruttoria»;
che secondo il Collegio rimettente va condivisa l’interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, in forza della quale deve ritenersi: a) per un verso, che il contraddittorio preventivo dettato dall’art. 12, comma 7, dello statuto contribuente non può esondare dagli argini...
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