Ordinanza nº 3 da Constitutional Court (Italy), 17 Gennaio 2020

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione17 Gennaio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 3

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata nel procedimento penale a carico di E. L., con ordinanza del 30 aprile 2018, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 30 aprile 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui dispone che «[è] assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente […] persona offesa da reato […]», senza prevedere la «possibilità per il giudice chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale»;

che il giudice a quo è chiamato a decidere sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla persona offesa dal reato oggetto della denuncia-querela da essa stessa sporta e riferisce che il pubblico ministero, dopo avere iscritto la notitia criminis nel registro delle notizie di reato, ha presentato una richiesta di archiviazione ritenendo privi di rilievo penale i fatti descritti in tale denuncia-querela;

che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia di avere accertato il requisito reddituale necessario per considerare non abbiente l’istante, il quale, di conseguenza, per effetto della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT