Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 03 Gennaio 2020

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione03 Gennaio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine nella procedura fallimentare vertente tra Roberto Totis e altri e fallimento della Elettro Impianti srl, con ordinanza del 20 giugno 2018, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 20 giugno 2018 il giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine alla procedura fallimentare ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), «nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti».

    Il rimettente riferisce di dover decidere, in qualità di giudice delegato al fallimento, sulle domande di ammissione dei crediti al passivo proposte, rispettivamente, dall’ingegnere Roberto Totis, dal consulente del lavoro Paolo Tam e dalla commercialista Michela Marano.

    In premessa, il rimettente circoscrive l’ambito della questione, puntualizzando che la censura non investe il privilegio riconosciuto ai crediti riguardanti la retribuzione dei professionisti e il contributo integrativo previdenziale.

    Secondo il giudice a quo – posto che le cause legittime di prelazione costituiscono deroghe all’eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore (art. 2741 cod. civ.) e che la sindacabilità sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza delle norme che prevedono tali deroghe è stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 451 e n. 1 del 1998) – l’estensione al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) della causa di prelazione, già prevista per il credito da retribuzione «dei professionisti» prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, non pare rispettare tali principi perché, limitando il beneficio dell’estensione del privilegio al solo credito per rivalsa dei «professionisti», riserva un trattamento differenziato rispetto a situazioni analoghe previste dallo stesso art. 2751-bis cod. civ. E infatti, è letteralmente escluso «ogni altro prestatore d’opera» (numero 2) e, soprattutto, non è prevista «un’analoga estensione alla rivalsa IVA del privilegio attribuito al credito retributivo degli agenti (n. 3), del coltivatore diretto (n. 4), dell’artigiano e della cooperativa (n. 5) e delle cooperative agricole (n. 5-bis)».

    In tal modo, il legislatore ha introdotto una disuguaglianza di diritto tra professionisti e altre categorie di lavoratori il cui privilegio non si estende alla rivalsa IVA.

    In punto di rilevanza, il rimettente, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, osserva che, sebbene i crediti dei ricorrenti siano sorti prima dell’entrata in vigore del testo novellato dell’art. 2751-bis cod. civ., «secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere» (sono citate le sentenze n. 176 del 2017 e n. 170 del 2013).

    Ricorda poi che il giudice delegato al fallimento, in sede di formazione dello stato passivo, è chiamato ad assumere sull’ammissione del credito e sul suo rango una decisione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato cosiddetto endofallimentare, non più sindacabile in sede di procedimento di ripartizione dell’attivo liquidato.

  2. – Con atto depositato il 22 gennaio 2019, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata in parte inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e comunque infondata.

    Il rimettente, infatti, avrebbe errato nel ritenere che il credito di rivalsa IVA sia sorretto da una causa diversa rispetto agli altri crediti contemplati dall’art. 2751-bis cod. civ. In realtà, l’omesso riconoscimento del privilegio in parola si ripercuote sulla quantificazione del compenso del professionista il quale, in caso di mancata ricezione del relativo importo, è comunque tenuto a emettere fattura per il residuo incassato e versare in relazione ad esso la relativa imposta.

    Il legislatore ha inteso correggere un’incongruenza, dato che, in precedenza, per effetto dei limiti propri della disciplina prevista dagli artt. 2758 e 2776 cod. civ., quando la prestazione del professionista non concerneva servizi riferibili a specifici beni, il credito per rivalsa IVA, non potendo operare il privilegio speciale, manteneva la qualità di credito chirografario con conseguente possibile pregiudizio per il professionista.

    Considerato in diritto

  3. –...

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