Sentenza nº 286 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2019

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione23 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 286

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 52 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-29 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019, iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Pisani per la Regione Basilicata.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 21-29 gennaio 2019, depositato il 29 gennaio 2019 e iscritto al n. 7 del registro ricorsi per il 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli artt. 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 52 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).

  2. – Nel terzo motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 30 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. Tale disposizione introduce l’art. 2-bis nella legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010), intitolato «Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA».

    L’art. 2-bis dispone quanto segue:

    1. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l’effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall’allegato IV - Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’ambito territoriale da considerare, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia:

    - Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee individuate dalla presente legge;

    - di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell’area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge;

    - di 500 metri dall’asse del tracciato per le opere lineari.

    2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di cui al comma 1 comporta la riduzione al 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale riportata nell’allegato IV Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

    3. Sono esclusi dall’applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è integrata dalla VAS

    .

    Il ricorrente rileva che l’art. 30, commi 1 e 2 (recte: l’art. 2-bis, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015), disciplina «l’estensione delle aree nelle quali più iniziative possono integrare casi di cumulo degli impianti FER - Fonte di energia rinnovabili ai fini della preliminare verifica della assoggettabilità a VIA». Tale norma si risolverebbe «in un ingiustificato aggravio procedimentale» in quanto applicherebbe «alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA ciò che è previsto per la sola VIA in modo coerente con il sistema e le soglie di potenza per l’assoggettamento alla medesima VIA».

    Il ricorrente richiama l’art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), il cui comma 3 dispone che, «[a]l fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale».

    L’aggravio procedimentale sarebbe poi «acuito dalla previsione di cui al comma 2 dell’art. 30 [recte: comma 2 dell’art. 2-bis della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015] dove le soglie sono dimezzate in caso di ricorrenza di due delle condizioni previste al comma n. 1».

    La norma regionale impugnata contrasterebbe, dunque, «con l’esigenza di uniformità normativa sotto il profilo della tutela ambientale […] e sotto il profilo dell’autorizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile», violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma (con riferimento alla materia dell’energia), della Costituzione.

  3. – Nel quarto motivo di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018.

    Tale disposizione sostituisce l’art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili), come già modificato dall’art. 6 della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”), con il seguente:

    Articolo 6

    Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici

    1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela territoriale ed ambientale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

    a) impianti eolici

    a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. “Gli impianti di piccola generazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

    a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. 30 dicembre 2015, n. 54;

    a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;

    b) impianti solari di conversione fotovoltaica

    b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

    b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. 30 dicembre 2015, n. 54.

    b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;

    b.4) devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso l’asservimento di particelle catastali contigue, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile.

    2. Qualora i progetti di due o più impianti eolici ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, saranno assoggettati cumulativamente ad una autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nel caso in cui:

    - abbiano una potenza complessiva superiore a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT