Sentenza nº 285 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione23 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 285

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, lettera d), 5, commi 1 e 2, 6, comma 1, 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 gennaio-4 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 5 febbraio 2019, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità in via principale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, lettera d), 5, commi 1 e 2, 6, comma 1, 7 e «8, comma 1, lettera c)» (recte: 8, nella parte in cui introduce l’art. 29-bis, comma 1, lettera c, della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, intitolata «Polizia locale e politiche di sicurezza urbana»), della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale), per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione.

  2. – L’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018 enuncia le finalità generali dell’intervento legislativo. La disposizione stabilisce che la Regione, «nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunità regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana».

    2.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, i settori interessati dalla disciplina legislativa regionale atterrebbero alla politica criminale, afferente alla materia «ordine pubblico e sicurezza», di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    La difesa dello Stato riconosce che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, ha introdotto il concetto di sicurezza integrata, che richiede forme di collaborazione istituzionale e di coordinamento tra Stato e Regioni, postulando un loro intervento, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, in vista dell’attuazione di un sistema unitario di sicurezza che garantisca il benessere delle comunità territoriali.

    Ciò nonostante, la difesa statale considera le finalità della legge regionale talmente generiche da non consentire l’individuazione delle competenze regionali coinvolte, sconfinando nelle attività di prevenzione e repressione dei reati di competenza esclusiva dello Stato.

    2.2.– Ai sensi del d.l. n. 14 del 2017, infatti, gli enti territoriali diversi dallo Stato dovrebbero limitarsi a svolgere attività di promozione della vivibilità del territorio e del benessere delle comunità locali, come la «riqualificazione urbana» e la «sicurezza nelle periferie».

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 2, comma 2, lettera a), l’art. 3, comma 1, lettera d), e l’art. 6, comma 1, della menzionata legge regionale.

    La prima disposizione è censurata laddove prevede che tra gli interventi regionali nei settori della prevenzione e lotta alla criminalità rientrino «programmi di attività […] volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale».

    La seconda disposizione prevede che al fine di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità comune e organizzata la Regione Basilicata promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con organi dello Stato e con altri enti e associazioni.

    La terza disposizione infine prevede la promozione da parte della Regione di politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, «quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti presso strutture sia pubbliche che private».

    3.1.– Per il ricorrente, le tre disposizioni sarebbero generiche, riguardando, almeno potenzialmente, misure di politica criminale di competenza statale.

    Le Regioni non potrebbero disciplinare settori diversi da quelli indicati dalle linee generali adottate in sede di Conferenza unificata su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del d.l. n. 14 del 2017. In tal senso, la stipula di intese e accordi con lo Stato dovrebbe riguardare solo attività attinenti alla sicurezza integrata non potendo investire il contrasto della illegalità e della criminalità comune ed organizzata. La stessa promozione di politiche volte a contrastare gli abusi fisici e psicologici a danno dei soggetti deboli riguarderebbe la prevenzione e la repressione dei reati, compito di esclusiva spettanza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    3.2.– Peraltro, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 3, comma 1, lettera d), della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018 sarebbe illegittimo anche laddove prevede la possibilità che la Regione stipuli accordi e intese con «enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell’associazionismo di cui alla legge regionale n. 1/2000 […]». La disposizione risulterebbe discriminatoria rispetto a quelle associazioni, che, pur operanti sul territorio regionale, sarebbero iscritte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro nazionale e non in quello regionale. Vi sarebbe dunque una disparità di trattamento priva di giustificazione, in contrasto con l’art. 3 Cost.

  4. – Il rimettente ritiene incostituzionale anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018.

    In virtù del comma 1, «[l]a Regione promuove iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale».

    In base al comma 2, detti interventi «sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell’ordine, a seguito di apposita stipula d’intesa [...]».

    4.1.– Oltre a rilevare una certa genericità nella formulazione, la difesa statale ritiene che, dal combinato disposto delle due norme, derivi un intervento sulla formazione delle forze dell’ordine, il cui addestramento, trattandosi di corpi di appartenenza statale, sarebbe di esclusiva spettanza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

  5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 7 della menzionata legge regionale. Secondo il comma 1 di tale articolo, la Regione «favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante: a) assistenza legale; b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso». Il comma 2 impegna la Regione ad assicurare il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa», affidando altresì alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l’accesso al patrocinio.

    5.1.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il citato art. 7 violerebbe le lettere h) e l) dell’art. 117, secondo comma, Cost.

    In particolare, la norma relativa al patrocinio a spese della Regione invaderebbe gli ambiti relativi alla sicurezza, coinvolgendo «valutazioni politiche in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità».

    La consapevolezza di poter usufruire di un beneficio da parte dell’autorità pubblica inciderebbe sulla «percezione che i consociati hanno circa l’atteggiamento istituzionale della stessa autorità pubblica», che figurerebbe «favorevolmente atteggiata rispetto ad un’ipotesi cui l’ordinamento continua ad attribuire un disvalore, come il commesso reato».

    Verrebbe dunque incoraggiato il ricorso alla giustizia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
1 diposiciones normativas

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT