Ordinanza nº 282 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione20 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 282

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Giudice di pace di Venezia nel procedimento penale a carico di M. B., con ordinanza del 16 ottobre 2018, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto che il Giudice di pace di Venezia, con ordinanza del 16 ottobre 2018, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 8 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui dispongono l’abrogazione del reato di ingiuria di cui all’art. 594 del codice penale, trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie civili;

che il giudice rimettente premette di essere chiamato a procedere penalmente nei confronti di un soggetto imputato dei reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi degli artt. 594 e 595 cod. pen., per aver proferito in più occasioni una serie di espressioni offensive nei confronti di...

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