Ordinanza nº 274 da Constitutional Court (Italy), 18 Dicembre 2019

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione18 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 274

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’emendamento del Senato della Repubblica 29 gennaio 2019, n. 11.0.43, promosso da Stefano Collina e Daniele Manca, nella qualità di senatori, con ricorso depositato il 25 marzo 2019 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 25 marzo 2019, due senatori in carica per la XVIII legislatura, Stefano Collina e Daniele Manca, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica, «nonché, per quanto occorra, la Camera dei Deputati e il Governo della Repubblica», in relazione «all’abuso del procedimento legislativo» che si sarebbe consumato mediante l’inserimento, in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), dell’emendamento 11.0.43 (testo 4), A.S. n. 989 (Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), poi divenuto art. 11-ter del citato d.l., come convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;

che i ricorrenti assumono che tale emendamento introdurrebbe nell’originario decreto-legge una «norma intrusa», così da configurare «una ipotesi di grave abuso del procedimento legislativo, in spregio degli artt. 67, 68, 70, 71 e 77 Cost.»;

che, in particolare, in ordine alle disposizioni introdotte con il citato emendamento, sarebbero violati: l’art. 67 della Costituzione in quanto non sarebbe stata garantita ai senatori la facoltà di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni, così impedendo loro l’esercizio del libero mandato parlamentare; l’art. 68 (recte: 68, primo comma) Cost., in quanto sarebbe stata compressa la loro facoltà di esprimere opinioni e voti; l’art. 71 (recte: 71, primo comma) Cost., in quanto sarebbe stato impedito ai medesimi senatori di esercitare il loro potere di iniziativa legislativa, nella forma della proposta di emendamenti; l’art. 72 Cost., in quanto non sarebbe stato loro consentito di esercitare in maniera effettiva le facoltà di esame, valutazione, emendamento, né in commissione né in assemblea; gli artt. 70 e 77 Cost., in quanto sarebbe stata negata l’essenza stessa della funzione legislativa delle Camere, imponendo al Parlamento di ratificare scelte maturate altrove;

che i ricorrenti ricordano che l’art. 11-ter del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, interviene su una materia assai complessa e dibattuta negli ultimi anni (le cosiddette trivelle) e, in particolare: sospende i permessi di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, con una moratoria di 18-24 mesi, onerosa per il bilancio dello Stato; affida al Ministero dello sviluppo economico, entro 18 mesi, il compito di approvare il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare le aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a...

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