Ordinanza nº 273 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione13 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 273 ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composta dai signori: Presidente: Aldo CAROSI ; Giudici: Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento vertente tra My Home in Portofino srl in liquidazione e Agenzia delle entrate, Ufficio Genova 1, con ordinanza del 1° aprile 2009, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2019 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza del 1° aprile 2009 (reg. ord. n. 85 del 2019), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; che il rimettente premette di essere investito del reclamo, promosso da My Home in Portofino srl in liquidazione, avverso il decreto presidenziale, emesso ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, di inammissibilità del ricorso con il quale è stato impugnato un avviso di accertamento relativo al reddito d’impresa dell’anno 2004 ed emesso ai fini delle imposte dirette e dell’IVA; che difatti la società ricorrente non si era costituita in giudizio nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, come previsto dall’art. 22 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, bensì solo successivamente al menzionato decreto presidenziale di inammissibilità, dopo la tempestiva costituzione in giudizio della resistente Agenzia delle entrate e pochi giorni prima della proposizione del reclamo; che, quanto alla rilevanza, essa sarebbe legata al diverso esito del giudizio in corso qualora venissero accolte le odierne questioni: nel caso di infondatezza, infatti, il reclamo dovrebbe essere rigettato con sentenza di inammissibilità e la ricorrente verrebbe definitivamente privata del diritto di contestare la pretesa impositiva oggetto dell’impugnazione; che, in considerazione del tenore letterale, dovrebbe escludersi la possibilità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, posto che l’inequivocabile loro formulazione non ne consentirebbe un’esegesi tale da condurre alla prosecuzione del processo nonostante la tardività della costituzione in giudizio della società ricorrente; che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene irragionevole la disparità di trattamento tra il ricorrente nel giudizio tributario e l’attore nel processo civile, il quale, nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio nel termine a lui assegnato e di costituzione tempestiva del convenuto, conserva, ai sensi dell’art. 171, secondo comma, del codice di procedura civile, la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza; che il riconoscimento di detta facoltà anche nel processo tributario non rallenterebbe, infatti, il giudizio in maniera apprezzabile, dal momento che il ricorso potrebbe...

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