Sentenza nº 266 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione12 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 266

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, secondo e terzo periodo, e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, con ordinanza del 14 dicembre 2018, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 14 dicembre 2018, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2019, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, e, in subordine, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del comma 5 del medesimo art. 3 del d.l. n. 132 del 2014.

    1.1.– Il giudice a quo espone di dover decidere, previo accertamento della decadenza dal beneficio d’inventario, sulle domande risarcitorie e restitutorie proposte contro le figlie ed eredi di un soggetto che avrebbe truffato gli attori, impadronendosi del denaro a suo tempo consegnato per investimenti in obbligazioni, e avrebbe alienato a terzi i quadri in comproprietà con il fratello, incassandone per intero il ricavato.

    Ad avviso del rimettente, la qualità di eredi non varrebbe a conferire alle domande risarcitorie e restitutorie carattere successorio e non sarebbe pertanto necessario il previo esperimento della mediazione obbligatoria. Al caso di specie si applicherebbe, invece, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita, prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di importo inferiore a cinquantamila euro (art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 132 del 2014).

    1.2.– Il giudice a quo assume che la previsione di tale condizione di procedibilità contrasti con l’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto difetterebbero i «requisiti di necessità ed urgenza», che lo stesso preambolo del censurato decreto-legge individuerebbe nella «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata».

    La manifesta insussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, che non potrebbe essere sanata dalla conversione in legge, sarebbe avvalorata dal fatto che l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto la negoziazione assistita «quale presupposto processuale di alcune tipologie di controversie» è stata differita di novanta giorni – senza giustificazioni di sorta – rispetto alla pubblicazione dell’atto normativo nella Gazzetta Ufficiale. Per contro, avrebbero immediata efficacia tutte le altre previsioni che regolano lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, sia facoltativa sia obbligatoria.

    Il differimento dell’efficacia di previsioni caratterizzate da una funzione “deflativa” che ne imporrebbe un’efficacia immediata, attribuita per contro alle norme sulla negoziazione assistita facoltativa, contrasterebbe, inoltre, con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    1.3.– Ove la questione sollevata in via principale sia dichiarata inammissibile o non fondata, il rimettente prospetta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui impone «il cumulo tra negoziazione assistita e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria» e, in particolare, l’attivazione congiunta, nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice, sia della negoziazione assistita sia della mediazione obbligatoria.

    Il giudice a quo muove dal presupposto che, nel caso di specie, si determini un concorso...

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