Sentenza nº 265 da Constitutional Court (Italy), 10 Dicembre 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione10 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 265

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra Parsons Transportation Group Inc. e Stretto di Messina spa in liquidazione e altri, con ordinanza del 16 ottobre 2018, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della Parsons Transportation Group Inc. e della Stretto di Messina spa in liquidazione, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Alfredo Lucente per la Parsons Transportation Group Inc., Marco Annoni per la Stretto di Messina spa in liquidazione e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, «nella parte in cui, nell’ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale “a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto”».

    1.1.– L’incidente di costituzionalità è sorto nel corso del giudizio civile proposto dalla Parsons Transportation Group Inc. (d’ora in avanti: Parsons) contro la Stretto di Messina spa in liquidazione (d’ora in avanti: SdM), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri, riunito ad analogo giudizio civile, promosso, nei confronti dei medesimi convenuti, da altre società (tra cui, segnatamente, Eurolink scpa e Impregilo spa): controversie, entrambe, traenti origine dalle vicende correlate alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e la Calabria, cosiddetto “ponte sullo Stretto di Messina”.

    1.1.1.– Nel loro nucleo essenziale, le vicende anzidette sono state tratteggiate dal giudice a quo nei termini seguenti.

    La realizzazione di un collegamento stabile, mediante la costruzione di un ponte sospeso sullo Stretto di Messina, fu inizialmente prevista dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente), che affidò la concessione dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario ad una società a totale capitale pubblico.

    In attuazione della citata legge n. 1158 del 1971, in data 11 giugno 1981, venne costituita la SdM, inizialmente partecipata maggioritariamente dall’IRI e per il restante 49% dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, dall’Anas, dalle Regioni Sicilia e Calabria e da altre amministrazioni ed enti pubblici.

    Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001, il ponte sullo Stretto di Messina è stato inserito tra le infrastrutture pubbliche di rilevanza nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e l’opera è stata assoggettata alla disciplina del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale).

    Il decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 (Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell’articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166), ha, quindi, qualificato la SdM come organismo di diritto pubblico, nonché «concessionaria per legge» della progettazione, realizzazione e gestione del ponte e dei relativi servizi.

    Con delibera del CIPE n. 66 del 1° agosto 2003, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera e, in data 30 dicembre 2003, il Ministero delle infrastrutture e la SdM hanno stipulato...

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