Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 10 Dicembre 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione10 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 264

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), e dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 3-7 dicembre 2018 e il 27 febbraio-5 marzo 2019, rispettivamente depositati in cancelleria il 5 dicembre 2018 ed il 5 marzo 2019, iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2018 e al n. 34 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 e n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Domenico Gullo, Gianclaudio Festa, Franceschina Talarico e Massimiliano Manna per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso depositato il 5 dicembre 2018 (r.r. n. 83 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Con tale disposizione, la Regione Calabria – nel modificare il sistema di vigilanza sulle costruzioni realizzate in zone sismiche, mediante la riscrittura del previgente art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) – ha stabilito – aggiungendo, in particolare, il comma 3-ter, lettera h), all’art. 6 indicato – che le verifiche spettanti al competente settore tecnico regionale ai fini del rilascio dell’atto autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica, aventi ad oggetto la regolarità formale del progetto esecutivo e la conformità dello stesso alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, non devono riguardare «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto».

    1.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva anzitutto che la disciplina delle costruzioni in zona sismica, contenendo previsioni volte a tutelare la pubblica incolumità, è riconducibile alle materie del «governo del territorio» e della «protezione civile», entrambe soggette a competenza legislativa concorrente.

    Ciò posto, rileva che la riduzione dell’ambito delle verifiche preventive spettanti alla Regione in fase di valutazione dei progetti determina, di fatto, la sottrazione di alcuni interventi edilizi in zona sismica dal controllo preventivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; d’ora in avanti: t.u. edilizia), le cui previsioni relative alle zone sismiche costituiscono espressione di principi fondamentali nelle ricordate materie.

    1.2.– Più specificamente, il ricorrente richiama: l’art. 65, comma 1, t.u. edilizia, ove è stabilito che «le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio», nonché le eventuali «varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere», devono essere «denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale»; l’art. 93, comma 1, t.u. edilizia, secondo cui «nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore»; ed infine l’art. 94, comma 1, t.u. edilizia, a mente del quale nelle località sismiche «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione».

    1.3.– Nel sottrarre alcuni interventi all’applicazione di tali previsioni, pertanto, la disposizione impugnata si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia; di qui il denunziato vizio di illegittimità.

  2. – In data 8 gennaio 2019 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in ragione della non corrispondenza dei motivi formulati con il contenuto della relazione dipartimentale sottesa alla deliberazione ad impugnare da parte del Consiglio dei ministri.

    Nel merito la Regione ha poi dedotto l’infondatezza della questione, osservando che le modifiche apportate dalla disposizione impugnata alla disciplina previgente erano esclusivamente volte all’armonizzazione di quest’ultima con le previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per...

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