Sentenza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione06 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 258

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-19 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione l’11 febbraio 2019 e depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    1.1.– L’art. 1, comma 1, della legge regionale appena citata sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma l è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». Il successivo art. 2, comma 1, invece, dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge».

    L’art. 3, comma 1, della suddetta legge reg. Marche n. 44 del 2018 – cui si riferisce la prima delle disposizioni impugnate – prevede che «[i] piani faunistico-venatori di cui all’articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale di cui all’articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

  2. – Ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate, riconducibili alla categoria delle norme provvedimento, violerebbero anzitutto l’art. 111 Cost., dal momento che mediante la loro approvazione il legislatore marchigiano avrebbe interferito con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    La difesa dello Stato illustra tale censura ricostruendo gli eventi processuali di un articolato contenzioso amministrativo in corso, già pendente al momento dell’approvazione delle norme impugnate. Più precisamente, riferisce che dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche due associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso per l’annullamento, tra l’altro, della deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», e che il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, con ordinanza 22 ottobre 2018, n. 5165, ha sospeso in sede cautelare l’efficacia del calendario approvato con la citata delibera, con riferimento all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e al prelievo di determinate specie di volatili in alcuni giorni del febbraio 2019.

    La Regione Marche avrebbe quindi «provveduto a ripristinare l’esercizio della caccia nelle aree suddette» con...

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