Ordinanza nº 257 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2019

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione05 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 257

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Tribunale ordinario di Pisa, dal Tribunale ordinario di Verbania e dal Tribunale ordinario di Rimini, con ordinanze del 17 gennaio 2019, del 23 novembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 ottobre 2018, rispettivamente iscritte ai numeri 62, 69, 70 e 90 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18, 19 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pisa, con ordinanza del 17 gennaio 2019 (r. o. n. 62 del 2019), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, la revoca della patente di guida;

che il rimettente premette di procedere in relazione a una imputazione per il reato di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.;

che la disposizione censurata – secondo il giudice a quo − contrasta con il principio di eguaglianza e con l’individualizzazione del trattamento penale, in quanto non consente di...

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