Ordinanza nº 256 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2019

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione05 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 256

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e dell’art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, nel procedimento vertente tra la Silvelox Europe spa e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 31 maggio 2018, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione della Silvelox Europe spa e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Claudio Damoli per la Silvelox Europe spa, Lelio Maritato per l’INPS e l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza in data 31 maggio 2018, il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e dell’art. l, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che dispongono un esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nell’anno 2015 e nell’anno 2016, nella parte in cui stabiliscono che «[l]’esonero […] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni […], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro [...]»;

che il giudice rimettente premette di essere chiamato a decidere il ricorso proposto dalla Silvelox Europe spa avverso un avviso di addebito con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aveva richiesto il pagamento di un importo complessivo di euro 590.358,28, di cui euro 573.163,56 a titolo di contributi a favore del Fondo gestione aziende con lavoratori dipendenti e sanzioni, nonché euro 17.194,72 a titolo di oneri di riscossione, ritenendo non spettanti le agevolazioni contributive previste dalle due disposizioni censurate di cui la società si era avvalsa per assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nel 2015 e nel 2016, di lavoratori già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, quali dipendenti della Silvelox spa, non essendo essi privi di occupazione nei sei mesi precedenti l’assunzione come richiesto dalle disposizioni in esame;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo ritiene che il tenore delle disposizioni denunciate condurrebbe a ritenere fondata la richiesta avanzata dall’INPS;

che il rimettente esclude la possibilità, prospettata dalla società ricorrente, di una interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui l’espressione «lavoratori non occupati» utilizzata dal legislatore nelle disposizioni in oggetto ricomprenderebbe anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (d’ora in avanti: CIGS) sospesi dall’attività lavorativa “a zero ore”, in quanto anch’essi...

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