Ordinanza nº 252 da Constitutional Court (Italy), 04 Dicembre 2019

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione04 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 252

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 dicembre 2018-4 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2019, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 dicembre 2018-4 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2019 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)»;

che la disposizione impugnata, alla lettera a) del comma 1, ha sostituito il comma 2 dell’art. 23 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018 con il seguente: «Le stazioni appaltanti, per l’affidamento dei servizi [di ingegneria e architettura] di cui al comma 1, in conformità agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell’elenco di cui al presente articolo, nel rispetto, ove possibile, del principio della rotazione degli inviti e con l’applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria»;

che, per quanto qui rileva, il nuovo testo normativo prevede, a differenza di quello sostituito, che gli operatori economici siano selezionati dalle stazioni appaltanti nel rispetto del principio di rotazione degli...

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