Sentenza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 18 Novembre 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione18 Novembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 239

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2252, commi 1 e 2, e 2253-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall’art. 30, comma 1, lettere i) ed m), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», promossi con ordinanze del 5 marzo e del 31 luglio 2018 dal Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta e dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sesta sezione, rispettivamente iscritte ai numeri 97 e 161 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 27 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di Roberto Spinardi e di Claudio Di Fratta, l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nonché quello, fuori termine, del Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) e altri;

udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Cristina Adducci per il CODACONS e altri, l’avvocato Francesco Castiello per Roberto Spinardi, l’avvocato Alfredo Caggiula per Claudio Di Fratta, l’avvocato dello Stato Gesualdo d’Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 5 marzo 2018, iscritta al n. 97 del reg. ord. 2018, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – e dell’art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. – introdotto dall’art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 – in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

    L’art. 2252, comma 1, come sostituito, prevede che «[i] marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l’anzianità di servizio e di grado»; l’art. 2253-bis dispone che «[i] marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica» (comma 1) e che «[i] marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 4» (comma 3).

    Le norme, censurate in combinato disposto, dettano il regime transitorio dell’avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente; regime correlato alla modifica della carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, prima articolata in quattro gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS) – e una qualifica (quella di luogotenente, attribuibile al MASUPS) e ora, successivamente alla novella dell’art. 1291 del d.lgs. n. 66 del 2010 a opera dell’art. 15, comma 1, lettera a), numeri 1.1. 1.2. e 2, del d.lgs. n. 95 del 2017, in cinque gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente – e una qualifica (quella di carica speciale, attribuibile al luogotenente).

    Il rimettente riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento – censurato unicamente in ragione della pretesa illegittimità costituzionale delle norme di cui sarebbe applicativo – con cui al ricorrente è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore a fronte di quello di MASUPS (con un’anzianità inferiore a otto anni alla data del 1° gennaio 2017) precedentemente rivestito.

    Ritenuta la propria competenza per territorio, trattandosi di un atto plurimo, ed esclusa la rilevanza o la non manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale dedotte dal ricorrente in riferimento a parametri ulteriori rispetto all’art. 76 Cost., il giudice a quo ritiene che effettivamente l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore al ricorrente sia avvenuta in virtù del regime transitorio precedentemente descritto, necessario a ridistribuire gli ispettori dell’Arma dei carabinieri nei cinque gradi, a fronte dei quattro precedentemente previsti, in cui attualmente si articola la loro carriera.

    A suo avviso, l’attribuzione a chi aveva il grado di MASUPS di quello di maresciallo maggiore o di luogotenente solo in ragione dell’anzianità maturata alla data del 1° gennaio 2017 (inferiore o meno a otto anni) darebbe luogo a un automatismo incompatibile con il criterio direttivo di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che imponeva di tener conto di merito e professionalità, criteri direttivi completamente obliterati per la mancata previsione, già in via transitoria, di un meccanismo che consentisse ai MASUPS di accedere al grado apicale di luogotenente indipendentemente dall’anzianità posseduta, cui al più riconoscere rilievo non esclusivo. Di qui la violazione dell’art. 76 Cost.

  2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei...

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