Sentenza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 15 Novembre 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione15 Novembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 236

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 9 e 10 della legge della Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-21 novembre 2018, depositato in cancelleria il 20 novembre 2018, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gabriele Pafundi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 16-21 novembre 2018, depositato in cancelleria il 20 novembre 2018, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 9 e 10 della legge della Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione)».

  2. – Il ricorrente censura innanzitutto l’art. 4 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che ha aggiunto all’art. 4 della legge della Regione Liguria 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione), tra l’altro, il comma 2-bis, ai sensi del quale «[i] tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie: - particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2 della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni; - non cacciabili; - cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia».

    Rileva l’Avvocatura che l’art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), «nel prevedere al comma primo, lettere a), b), c), g), h) e l), sanzioni penalmente rilevanti per l’abbattimento, la cattura o la detenzione delle diverse tipologie di esemplari di specie particolarmente protette (ex art. 2 della stessa legge) e/o non cacciabili, nonché per il commercio o la detenzione per il commercio degli stessi, al successivo comma secondo stabilisce che “per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto”».

    Secondo l’Avvocatura la disposizione impugnata comporterebbe, «pertanto, una illegittima depenalizzazione di divieti statali sanzionati penalmente», determinando il «contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di “ordinamento penale” andando di fatto ad incidere su fattispecie penali vigenti, modificando i presupposti per l’applicazione di tali norme e introducendo nuove cause di esenzione della responsabilità penale».

  3. – La seconda disposizione censurata è l’art. 9 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che sostituisce l’art. 9 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, stabilendo che «[c]oloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC)».

    Nella formulazione precedente, l’art. 9 prevedeva che «[c]oloro che detengono a qualsiasi titolo animali imbalsamati debbono fornire l’elenco dettagliato alla Provincia, con lettera raccomandata, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

    La norma impugnata, dunque, secondo l’Avvocatura dello Stato, abroga il termine – di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge reg. Liguria n. 7 del 1984 – in precedenza previsto ai fini della presentazione dell’elenco all’ente territoriale competente e introduce quello del 25 gennaio 1984 entro il quale il preparato tassidermico detenuto è stato realizzato.

    In tal modo, essa «prevede, di fatto, un meccanismo condonatorio a favore di chiunque detenga animali “imbalsamati” o “impagliati” tassidermizzati (senza distinzione tra specie protette o cacciabili e realizzati prima del 25 gennaio 1984), attivabile nei rapporti con la Regione attraverso modalità comunicative standardizzate (raccomandata o PEC) e tale da consentire di legittimare impropriamente sine die il possesso di esemplari, anche di specie protette, di cui non si potrebbe nemmeno documentare la datazione, in assenza della previsione di specifici accertamenti/perizie».

    Il descritto «quadro normativo», prosegue l’Avvocatura, si porrebbe in contrasto con i divieti e le correlate sanzioni penali disciplinati dagli artt. 21, comma 1, lettera ee), e 30, commi 1, lettere b), c), g), h) ed l), e 2, della legge n. 157 del 1992 a carico di chiunque detiene specie protette a vario titolo e/o le prepara con trattamento tassidermico. La perdurante vigenza di questa disciplina, ad avviso della difesa statale, precluderebbe alle Regioni la facoltà di potervi derogare attraverso l’introduzione di «meccanismi regolarizzativi di qualsivoglia natura».

    La disciplina statale indicata, a parere dell’Avvocatura, costituirebbe un limite invalicabile per l’attività legislativa della Regione, «dettando norme imperative che devono essere rispettate sull’intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale»; limite ulteriormente ribadito dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992, relativo alle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria, che garantirebbe, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, standard minimi e uniformi della tutela della fauna sull’intero territorio nazionale, assumendo natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale.

    Di qui, secondo la difesa statale, la norma impugnata, «oltre a violare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, tende a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla [citata] legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale e di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», così violando l’art. 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), Cost.

  4. – La terza disposizione censurata è l’art. 10 della legge reg. Liguria n. 17 del 2018, che modifica l’art. 10 della legge reg. Liguria n. 7 del 1984, adeguando in euro le sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni della...

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