Sentenza nº 232 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2019

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione13 Novembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 232

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-16 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 15 gennaio 2019, iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 7-16 gennaio 2019 e depositato il 15 gennaio 2019 (reg. ric. n. 2 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), in riferimento all’art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

  2. – Il Presidente del Consiglio rappresenta che la norma impugnata, al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale, ha incrementato le risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa nel triennio 2016-2018, senza distinguere tra trattamenti di natura fondamentale e accessoria; in tal modo il legislatore regionale, eccedendo la competenza legislativa attribuitagli dall’art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto reg. Sardegna e in violazione del principio di uguaglianza, avrebbe invaso la competenza esclusiva del legislatore nazionale in materia di ordinamento civile per la possibile incidenza della norma impugnata sulla contrattazione collettiva e si sarebbe posto in contrasto con l’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, che impone il contenimento del salario accessorio nei limiti di quello goduto nell’anno 2016.

  3. – La difesa dello Stato ricorda che la disciplina del lavoro pubblico, ivi compreso il trattamento economico, rientra nella materia dell’ordinamento civile di competenza del legislatore statale e da questo è stata demandata alla contrattazione collettiva, e deduce che, per esigenze di uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale, il principio di riserva di contrattazione si impone, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale, anche alle Regioni ad autonomia speciale, e quindi alla Regione autonoma Sardegna, pur a fronte di competenze legislative statutarie in materia di stato giuridico ed economico del personale.

  4. – Il Presidente del Consiglio prosegue rappresentando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45 del...

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