Ordinanza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2019

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione13 Novembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 234

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra L. D. S. e Roma Capitale con ordinanza del 3 luglio 2018, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto che con ordinanza del 3 luglio 2018, il Giudice di pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché con l’art. 111, secondo comma, Cost., assumendo la violazione del principio di parità processuale delle parti;

che il giudice premette di dover decidere su un ricorso presentato da una parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avente a oggetto l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, con riferimento all’art. 3 Cost., il giudice censura il citato art. 74, comma 2, nella parte in cui – assicurando «il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate» – non dispone che, nell’ipotesi in cui il legislatore ha previsto l’autodifesa personale, si debba...

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