Sentenza nº 224 da Constitutional Court (Italy), 29 Ottobre 2019

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione29 Ottobre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 224

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ Luca ANTONINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 19 novembre 2018, depositato in cancelleria il 30 novembre 2018, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’atto d’intervento ad opponendum di Rockhopper Italia spa;

udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata, Roberto Leccese per Rockhopper Italia spa e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Basilicata, con ricorso notificato il 19 novembre 2018 e depositato in cancelleria il 30 novembre 2018 (reg. confl. enti n. 5 del 2018), ha promosso conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 20 settembre 2018, n. 5471.

    1.1.– Secondo la parte ricorrente la decisione del Consiglio di Stato sarebbe stata adottata in carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti d’intesa o di diniego di intesa previsti dalla legislazione statale in materia. Inoltre, vi sarebbe stato un erroneo sindacato del giudice amministrativo in relazione alla mancanza di motivazione dell’atto di diniego d’intesa.

    La pronuncia, pertanto, sarebbe lesiva delle competenze costituzionali della Regione di cui agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., nonché degli artt. 103, primo comma, e 134 Cost.

  2. – In punto di fatto la Regione Basilicata sottolinea che la sentenza oggetto di censura interviene a seguito dell’istanza effettuata da Medoilgas Italia spa, Total E&P spa e Eni spa, unite in joint venture, per il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in un’area sita nei Comuni di Potenza e Brindisi di Montagna, convenzionalmente denominata “Masseria La Rocca”. Su tale istanza il Ministero dello sviluppo economico (da qui: Mise) aveva espresso parere favorevole (con nota del 19 ottobre 2007), chiedendo alle stesse società di effettuare in associazione la ricerca, designando una mandataria, successivamente individuata nella Medoilgas Italia (oggi Rockhopper Italia spa). Su indicazione dello stesso Mise, tale società presentava alla Regione Basilicata la documentazione necessaria per la valutazione della compatibilità ambientale, su cui la determinazione dirigenziale 21 agosto 2009, n. 1107 si esprimeva escludendo la necessità del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (da qui: VIA), ai sensi della legge della Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente), con l’obbligo di rispettare alcune prescrizioni, in quanto le attività di ricerca sarebbero consistite unicamente nello studio e nella rielaborazione dei dati sismici preesistenti, senza alcun possibile impatto ambientale. Imminente la scadenza di tale esclusione, i contitolari formulavano istanza di proroga, rigettata dalla Regione. Successivamente, interveniva la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2012, n. 1288, di mancata intesa sul rilascio del permesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014). Le società impugnavano il rigetto della proroga e il diniego dell’intesa e il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, con la sentenza 8 settembre 2014, n. 617, accoglieva il ricorso, statuendo l’obbligo della Regione di pronunciarsi nuovamente. Le società esperivano, quindi, giudizio di ottemperanza e la sentenza del TAR Basilicata, sezione prima, 7 ottobre 2015, n. 623 accertava l’obbligo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (da qui Ministero dell’ambiente), non della Regione, di pronunciarsi sull’istanza di proroga del provvedimento di esenzione dalla VIA, in ragione del trasferimento di competenze ex art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164. La stessa pronuncia, inoltre, concedeva alla Giunta regionale il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dall’eventuale accoglimento dell’istanza di proroga del provvedimento di esenzione dalla VIA, per pronunciarsi nel merito dell’intesa di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Anche tale pronuncia veniva confermata dal Consiglio di Stato, sezione quinta, che, con sentenza 11 luglio 2016, n. 3058, ne imponeva l’ottemperanza. Il Ministero dell’ambiente, quindi, concedeva una proroga retroattiva di cinque anni, con provvedimento impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che si dichiarava incompetente in favore del TAR Basilicata.

    Alla luce di siffatta vicenda, la Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 1528, ottemperava a quanto previsto dalle citate sentenze dei giudici amministrativi, negando nuovamente l’intesa. Tale deliberazione è stata annullata dalla sentenza del TAR Basilicata, sezione prima, 26 maggio 2017, n. 387, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 5471 del 2018 oggetto di censura nel presente giudizio, in quanto recante un «rifiuto aprioristico» di tale atto di assenso, privo di motivazione, con un mero richiamo del dissenso espresso dagli enti locali.

    2.1.– La vicenda in questione, dunque, si colloca nell’ambito dell’iter procedimentale rivolto all’emissione di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

    Vigente la precedente formulazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, l’art. 29, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 112 del 1998, conservava in capo allo Stato le funzioni amministrative concernenti la prospezione e ricerca di idrocarburi. In seguito, l’art. 3, comma l, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) ha modificato tale disposizione, attribuendo l’esercizio di dette funzioni allo Stato, d’intesa con la Regione interessata. Siffatta modifica attuava quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 482 del 1991, secondo cui il rilascio di tutti i titoli minerari, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), doveva essere sempre preceduto da un’intesa con la Regione interessata. In questa prospettiva interveniva anche l’accordo procedimentale concluso il 24 aprile 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni, tutt’ora vigente, finalizzato a garantire meccanismi di leale collaborazione in materia di rilascio di titoli minerari.

    Assume poi la ricorrente che la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) ha recato un ampio e generale riordino del settore energetico, disponendo la «chiamata in sussidiarietà» di gran parte delle funzioni amministrative concernenti l’energia. Com’è noto, asserisce la Regione Basilicata, tale possibilità risulta legittima solo quando è garantita la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione e concertativi (si richiamano le sentenze n. 198, n. 170 e n. 114 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003), individuati essenzialmente nell’intesa «forte» in sede di Conferenza unificata, nonché, per i singoli progetti, nell’intesa «forte» tra l’organo statale competente al rilascio del provvedimento, la Regione e gli enti locali interessati dal progetto (sono richiamate le sentenze n. 117 del 2013, n. 331 del 2010, n. 62 e n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Tali aspetti non sarebbero stati toccati dalle modifiche di cui all’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che prevede un procedimento unico al quale partecipano le sole amministrazioni statali e regionali interessate...

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