Sentenza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione18 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 187

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, in combinato disposto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di R. G., con ordinanza del 13 luglio 2018, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione di R. G., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi gli avvocati Antonella Calcaterra e Corrado Limentani per R. G. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 13 luglio 2018, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui [detti commi], nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma, della legge medesima».

    1.1.– La Sezione rimettente premette di essere investita del ricorso avverso un decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha pronunciato, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 666 del codice di procedura penale, l’inammissibilità dell’istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale, avanzata ai sensi dell’art. 47-quinquies, commi 1 e 7, ordin. penit., da un detenuto padre di un minore di età inferiore ai dieci anni la cui madre si sarebbe trovata nell’impossibilità di prendersi cura di quest’ultimo.

    Nel caso di specie, il ricorrente R. G. aveva subito la revoca della misura alternativa della semilibertà, e l’istanza da questi formulata – un anno e otto mesi più tardi – di essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale era stata dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano esclusivamente sulla scorta del mancato decorso del termine triennale fissato all’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit.

    Contro tale decisione di inammissibilità il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, rilevando che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale non è espressamente richiamata dall’art. 58-quater, comma 1, ordin. penit., e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto della preclusione stabilita dal comma 3, di talché la pregressa revoca della misura alternativa della semilibertà non potrebbe essere, di per sé, ostativa alla valutazione nel merito dell’istanza proposta dal condannato.

    1.2.– Ritiene anzitutto la Sezione rimettente che l’interpretazione dell’art. 58-quater, comma 1, ordin. penit. sostenuta dal ricorrente non sia praticabile.

    Il giudice a quo rammenta come la giurisprudenza di legittimità si sia già pronunciata nel senso di escludere che la detenzione domiciliare speciale si sottragga ai divieti cui è soggetta la detenzione domiciliare “ordinaria” ai sensi dei primi tre commi dell’art. 58-quater (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1° luglio 2002, n. 28712), dal momento che il legislatore del 2001, prevedendo il nuovo istituto della detenzione domiciliare speciale, avrebbe avuto semplicemente l’intento di ampliare la platea dei destinatari della detenzione domiciliare “ordinaria”, senza però con ciò voler accordare un trattamento più favorevole di quello già previsto per quest’ultima.

    Il riferimento alla «detenzione domiciliare» compiuto nell’art. 58-quater, comma 1, comprenderebbe d’altra parte tutti i casi di detenzione domiciliare, “ordinaria” e speciale, a differenza di quanto accade per l’affidamento in prova, ove lo stesso comma 1 ha cura di indicare che la preclusione ivi stabilita si applica ai casi previsti dall’art. 47 ordin. penit., con conseguente chiara esclusione dei casi di affidamento in prova previsto per i detenuti tossicodipendenti, originariamente previsto dall’art. 47-bis ordin. penit. e oggi disciplinato dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

    D’altra parte, la tesi interpretativa propugnata dal ricorrente condurrebbe assurdamente a ritenere operante la preclusione per i casi di detenzione domiciliare “ordinaria” disciplinati dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), destinati ai condannati a pene detentive più brevi di quelle cui si riferisce l’istituto della detenzione domiciliare speciale.

    Da ciò deriverebbe la necessità di interpretare il combinato disposto dei primi tre commi dell’art. 58-quater ordin. penit. nel senso che da essi discenda effettivamente una preclusione alla concessione della detenzione domiciliare speciale al ricorrente, derivante dall’essere stata nei suoi confronti revocata altra misura alternativa nel triennio precedente.

    1.3.– Il rimettente dubita, tuttavia, ex officio della compatibilità di tale combinato disposto, così interpretato, con gli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost.

    1.4.– La questione sarebbe anzitutto rilevante, dal momento che – in caso di suo accoglimento – il ricorso del detenuto dovrebbe essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio del decreto del Presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato l’istanza inammissibile, e restituzione degli atti allo stesso organo giudiziario affinché esamini «nel merito i presupposti per la concessione della misura, allo stato non preclusa per alcuna tipologia di reato; presupposti il cui fattuale riscontro costituisce un posterius rispetto alla decisione che deve essere assunta nel presente giudizio di cassazione».

    1.5. – Il dubbio di costituzionalità sarebbe, d’altra parte, non manifestamente infondato alla luce di quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 239 del 2014, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. nella parte in cui non escludeva il beneficio della detenzione domiciliare speciale dal divieto di concessione dei benefici penitenziari da esso stabilito.

    Rammenta il giudice a quo che con tale decisione questa Corte, partendo dalla peculiare ratio del beneficio della detenzione domiciliare in favore delle madri detenute con prole in tenera età, ha ritenuto che la preclusione di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., accomunasse situazioni profondamente diversificate, trasferendo le sottese esigenze di politica repressivo-criminale a carico di un soggetto terzo – quale il minore di età –, estraneo sia alle attività delittuose che hanno condotto alla condanna, sia alla scelta della condannata (o del condannato) di non collaborare, in violazione sia dell’art. 3, primo comma, Cost., sia degli ulteriori parametri di cui agli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost.

    Ad avviso della Sezione rimettente, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 58-quater ordin. penit. sarebbero espressivi della stessa politica criminale sottesa all’art. 4-bis, «volta a sanzionare la scarsa “affidabilità” di un condannato responsabile di condotte negativamente sintomatiche, quali l’evasione, ovvero le trasgressioni alle prescrizioni di una pregressa misura alternativa, tali da averne determinato la revoca. Rispetto a tale condannato si istituisce una presunzione assoluta di temporanea inidoneità rispetto a forme di espiazione della pena detentiva, che si attuino anche parzialmente al di fuori dell’istituzione carceraria».

    Secondo il giudice a quo, nei confronti di presunzioni di tal sorta nell’ambito dei benefici penitenziari sarebbero applicabili i principi desumibili dalla giurisprudenza con cui questa Corte ha escluso la legittimità di rigidi automatismi che impediscono la valutazione individualizzata del condannato (sono citate le sentenze n. 149 del 2018, n. 291 e n. 189 del 2010, n. 255...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
3 temas prácticos
  • Ordinanza Nº 28408 della Corte Suprema di Cassazione, 22-07-2021
    • Italia
    • Settima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 22 Luglio 2021
    ...pericolo di commissione di ulteriori delitti». A quest'ultimo proposito, ha ricordato che, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, n. 187 del 2019, laddove il Tribunale di sorveglianza giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, l'interesse del minore dovrà essere nec......
  • Sentenza Nº 36874 della Corte Suprema di Cassazione, 11-10-2021
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 11 Ottobre 2021
    ...dell'art. 58-quater Ord. pen. a madri con prole di età inferiore ad anni dieci a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2019 Come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, l'art. 30 del dl. 137 del 2020, richiama l'art. 1 della legge n. 199 del 2010, che, a sua......
  • Sentenza Nº 20276 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 8 Luglio 2020
    ...contrario al senso di umanità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2019, precedente la decisione impugnata, ha effettivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, O......
3 sentencias
  • Ordinanza Nº 28408 della Corte Suprema di Cassazione, 22-07-2021
    • Italia
    • Settima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 22 Luglio 2021
    ...pericolo di commissione di ulteriori delitti». A quest'ultimo proposito, ha ricordato che, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, n. 187 del 2019, laddove il Tribunale di sorveglianza giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, l'interesse del minore dovrà essere nec......
  • Sentenza Nº 36874 della Corte Suprema di Cassazione, 11-10-2021
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 11 Ottobre 2021
    ...dell'art. 58-quater Ord. pen. a madri con prole di età inferiore ad anni dieci a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2019 Come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, l'art. 30 del dl. 137 del 2020, richiama l'art. 1 della legge n. 199 del 2010, che, a sua......
  • Sentenza Nº 20276 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 8 Luglio 2020
    ...contrario al senso di umanità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2019, precedente la decisione impugnata, ha effettivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, O......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT