Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2019

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione19 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 192

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-17 settembre 2018, depositato in cancelleria il 18 settembre 2018, iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. ‒ Con ricorso, notificato il 10-17 settembre 2018, depositato il 18 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    Il ricorrente ha impugnato, anzitutto, l’art. 5, comma 1, della citata legge regionale n. 32 del 2018, che ha introdotto l’art. 22-bis nella legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Quest’ultimo è censurato in quanto definirebbe la capacità assunzionale della Regione e degli enti da essa dipendenti in misura “complessiva” in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., stabiliti dall’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», secondo cui il fabbisogno è determinato in relazione a ciascuna singola amministrazione, senza possibilità di compensazioni o travaso tra più amministrazioni.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, altresì, l’art. 6, comma 2, della citata legge regionale n. 32 del 2018, là dove ha inserito i commi 9-ter e 9-quater nell’art. 29 della legge regionale n. 1 del 2009.

    Quanto al comma 9-ter, esso è impugnato nella parte in cui dispone che la Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni, precisando che «[i]l personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione» e che «[i] relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale». In tal modo, la citata disposizione avrebbe leso la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ponendosi in contrasto con l’art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

    Tale norma stabilisce che l’ente che utilizza il personale deve rimborsare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al solo trattamento fondamentale, come determinato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) allo stesso direttamente applicabile, senza nulla dire sul trattamento accessorio. Quanto a quest’ultimo, il ricorrente precisa che esso, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi amministrativa, dovrebbe essere corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso svolge la sua prestazione, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti.

    La citata disposizione regionale, inoltre, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla generalità delle altre amministrazioni pubbliche, in violazione dell’art. 3 Cost.

    Quanto al comma 9-quater dell’art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, esso è impugnato in quanto dispone che «il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 18-bis» della legge regionale n. 1 del 2009.

    In tal modo, la norma regionale derogherebbe ai limiti fissati dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ‒ peraltro non recepito dall’art. 18-bis della legge regionale n. 1 del 2009 nella sua più recente formulazione ‒ in ordine al conferimento di incarichi dirigenziali al personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione, in violazione sia dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la disciplina dell’«ordinamento civile», sia del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la generalità delle altre amministrazioni pubbliche.

    Nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei...

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