Sentenza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2019

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione24 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 195

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 1, lettera a), 21-bis, commi 1 e 2, e 28, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, promossi con ricorsi delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Calabria, notificati il 31 gennaio-4 febbraio, il 1°-6 febbraio, il 31 gennaio-4 febbraio e il 1° febbraio 2019, depositati in cancelleria il 1°, il 4, il 6 e l’8 febbraio 2019, iscritti rispettivamente ai numeri 10, 11, 17 e 18 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 11 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giuseppe Naimo e Vincenzo Cannizzaro per la Regione Calabria e gli avvocati dello Stato Giuseppe Albenzio e Ilia Massarelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Le Regioni Emilia-Romagna (r.r. n. 11 del 2019), Toscana (r.r. n. 17 del 2019) e Calabria (r.r. n. 18 del 2019) hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; disposizione questa che – modificando l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 – inserisce, dopo le parole «su cui insistono», le parole «presidi sanitari,».

    Le ricorrenti, assumendo la violazione di parametri pressoché coincidenti, hanno svolto un motivo di censura sostanzialmente analogo, impugnando la disposizione nella parte in cui prevede l’ampliamento dell’elenco dei luoghi in relazione ai quali, per tutelarne il decoro, può trovare applicazione il divieto di accesso in specifiche aree urbane (cosiddetto DASPO urbano) consentendo così che, a fronte di una delle condotte presupposto della misura (stato di ubriachezza, compimento di atti contrari alla pubblica decenza, esercizio di commercio abusivo di spazi pubblici e attività di parcheggiatore abusivo), il soggetto possa essere colpito dal provvedimento di allontanamento anche da aree urbane in cui insistono «presidi sanitari».

    In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha ravvisato la violazione dell’art. 32 della Costituzione, unitamente all’art. 3 Cost., in quanto «[l]a reazione dell’ordinamento rispetto alla condotta […] si rivela del tutto irragionevole e sproporzionata nel momento in cui comprime gravemente il diritto alla salute di determinati soggetti che, oltretutto, in una parte dei casi previsti, possono essere particolarmente bisognosi di cure (come chi sia colto in stato di ubriachezza, magari in ragione di un’abitualità in tale condotta) e in un’altra parte non hanno tenuto alcuna condotta che suggerisca una misura grave come l’allontanamento dalle strutture ospedaliere».

    Anche la Regione Toscana ha sostenuto la violazione dell’art. 32 Cost., in quanto, in applicazione della norma impugnata, alla persona sottoposta a DASPO urbano potrà essere vietata la possibilità di accedere al luogo ove è ubicato il presidio sanitario con la conseguenza che, in caso di sopravvenuti problemi di salute (anche, in ipotesi, non conclamati da situazioni di assoluta urgenza o evidenza), potrebbero ingenerarsi dubbi sul diritto della persona sottoposta alla misura ad accedere alla struttura sanitaria. Inoltre, secondo la citata Regione, l’art. 21, comma 1, lettera a) del d.l. n. 113 del 2018, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché concerne la materia della «tutela della salute», in ordine alla quale le Regioni hanno competenza concorrente.

    La Regione Calabria ha promosso la questione in riferimento all’art. 117, terzo comma (e non anche quarto, erroneamente indicato per mero refuso), Cost., congiuntamente all’art. 34 Cost. (recte: 32), nonché al principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

    La ricorrente afferma che la norma censurata viola i parametri evocati (che la difesa tecnica ben ha articolato con maggiore completezza rispetto alla delibera della Giunta regionale, richiamante il solo art. 117, terzo comma, Cost.) in quanto consente di precludere l’accesso alle strutture sanitarie ai soggetti bisognosi di cure mediche ledendo, così, il diritto alla salute, inteso non solo come diritto fondamentale dell’individuo, ma anche come interesse della collettività a che vengano garantite cure gratuite per gli indigenti.

    Per altro verso, ricordato che ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., la tutela della salute costituisce materia di legislazione concorrente, lamenta che la disposizione «incide indebitamente sulla competenza regionale relativa all’organizzazione dei servizi sanitari», impedendo l’accesso nelle «aree nelle quali la Regione realizza l’interesse pubblico alla tutela della salute».

    Secondo la ricorrente sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

  2. – La sola Regione Emilia-Romagna ha promosso, con lo stesso ricorso, questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, anche dell’art. 21-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018. Ad avviso della Regione ricorrente, la norma impugnata lederebbe l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto concerne anche la materia del commercio, in ordine alla quale le Regioni hanno competenza residuale, materia «chiaramente coinvolta nel momento in cui vengono chiamate in causa le organizzazioni rappresentative degli esercenti e i gestori degli esercizi commerciali»; nonché violerebbe l’art. 118, terzo comma, Cost., nella parte in cui – al fine di rafforzare la tutela della sicurezza pubblica nelle vicinanze di esercizi pubblici, in un regime di collaborazione e coordinamento tra il prefetto e le organizzazioni degli esercenti, nel quadro di linee guida ministeriali – «prevede il solo coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anziché quello della Conferenza unificata, e nella parte in cui non prevede la possibile partecipazione delle Regioni e degli enti locali interessati agli accordi locali rivolti al rafforzamento della sicurezza pubblica».

    La disposizione stabilisce che «ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici […], con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi». Tali accordi sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

    La ricorrente contesta il mancato coinvolgimento delle Regioni all’elaborazione di tali linee guida e chiede che sia invece la Conferenza unificata a dover essere sentita.

  3. – In relazione a tutti tali ricorsi, con argomenti in larga parte coincidenti, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

    In punto di ammissibilità, la difesa dello Stato rileva che le Regioni, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, sono legittimate a censurare le leggi dello Stato solo con riferimento a parametri relativi al riparto delle competenze legislative, mentre l’invocazione di parametri diversi è ammissibile esclusivamente quando la violazione ridondi su competenze regionali che la Regione abbia espressamente individuato. Nella specie, per contro, le ricorrenti non hanno sufficientemente specificato i motivi per cui l’intervento del legislatore statale avrebbe compromesso le attribuzioni regionali.

    Nel merito, in relazione all’art. 21, comma 1, lettera a), del d.l. n. 113 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la disposizione, lungi dal costituire un impedimento all’accesso alle strutture interessate, è volta, piuttosto, a contrastare i fenomeni che ne ostacolano la libera fruizione da parte dei cittadini.

    Pertanto, a suo avviso, nessuna violazione del diritto alla salute può essere ravvisata. Tale conclusione risulterebbe confermata anche dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14...

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