Sentenza nº 197 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione24 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 197

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marina Valli per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5; 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale», in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 119 della Costituziones.

    1.1.– L’art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 viene censurato in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., quest’ultimo sotto il profilo della tutela della salute, attraverso le seguenti argomentazioni: a) la retrocessione delle accise a favore della Regione, in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista dalla legislazione vigente, comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria; b) secondo il censurato comma 4, la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale andrebbe a pregiudicare – per effetto della destinazione ad altre finalità – la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, il cui finanziamento sarebbe limitato alla quota del 49,11 per cento della quota di compartecipazione regionale; c) la violazione di cui al precedente punto b) comporterebbe, in via più generale, anche la violazione del parametro posto a presidio della tutela della salute.

    Gli artt. 34 e 35 della legge regionale impugnata prevedono rispettivamente l’autorizzazione all’accertamento in bilancio di contributi pubblici per l’importo di euro 6.600.000,00 in relazione ai finanziamenti di cui alla legge della Regione Siciliana 20 dicembre 1975, n. 79 (Nuove norme per l’incentivazione dell’attività edilizia delle cooperative nella Regione), e per l’importo di euro 1.450.000,00 in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 (Provvedimenti per l’edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40).

    Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che le norme regionali richiamate disciplinano l’attività edilizia e quindi non si comprende quali nuove o maggiori entrate possano derivare dalle disposizioni in questione.

    In assenza del presupposto giuridico, non potrebbe ritenersi consentito l’accertamento ipotizzato dalla Regione e tanto comporterebbe l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni suddette in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

    L’art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 viene censurato perché introdurrebbe nuovi benefici pensionistici, di cui non potrebbero essere sindacati la conformità a legge e il relativo ammontare, stante la mancata produzione di idonei elementi di valutazione; la legge impugnata non assicurerebbe la sostenibilità finanziaria degli oneri così introdotti e non sarebbe rispettosa delle misure di contenimento della spesa di personale; ciò comporterebbe la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e di quello di copertura delle spese, con ciò contrastando con l’art. 81, terzo comma, Cost.

    Gli interventi di cui all’art. 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 sono impugnati perché non avrebbero idonea copertura finanziaria, in quanto le risorse indicate avrebbero una destinazione non conforme alle disposizioni vigenti in materia e in particolare alle delibere del CIPE approvate in subiecta materia.

    1.2. – La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, con riguardo all’art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 eccepisce che, se fosse accolta la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, rimarrebbe a carico del bilancio regionale l’onere dell’innalzamento della percentuale di compartecipazione alla spesa sanitaria a fronte di nessuna retrocessione di quote di accise, in contrasto con il principio costituzionale del finanziamento integrale delle funzioni di cui all’art. 119 Cost., in forza del quale a maggiori competenze attribuite dovrebbe corrispondere l’ammontare di risorse necessarie a darvi copertura. La Regione, in mancanza del raggiungimento di una intesa con lo Stato entro la data stabilita dall’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), avrebbe introdotto la disposizione normativa di cui all’art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, auspicando la prevista rinegoziazione degli accordi Stato-Regione.

    Quanto agli artt. 34 e 35 la Regione Siciliana eccepisce innanzi tutto l’inammissibilità delle censure, in quanto sarebbero fondate su una carente comprensione da parte del ricorrente del testo normativo che, al contrario di quanto denunciato, conterrebbe i necessari riferimenti alle disposizioni ivi richiamate.

    Nel merito la Regione Siciliana chiarisce che, relativamente all’impugnato art. 34, «gli importi pari a euro 3.217.091,06 e a euro 3.405.477,56, accertati in entrata del bilancio della Regione Siciliana rispettivamente con i decreti del dirigente generale n. 898 del 2018 e n. 957 del 2018, sarebbero somme derivanti dal recupero, avviato con gli istituti di credito, relativo agli anni pregressi di quote di contributi già erogati, ma trattenute da questi a seguito di estinzioni anticipate o revoche dagli accollatari, afferenti a programmi costruttivi di edilizia agevolata, derivanti dalla liquidazione dei contributi pubblici sui finanziamenti» di cui alla legge reg. Siciliana n. 79 del 1975 e che verrebbero contabilizzate entro il corrente anno.

    Quanto all’impugnato art. 35, la Regione espone che l’importo di euro 1.536.118,60, accertato in entrata del bilancio della Regione Siciliana con il decreto del Dirigente del Servizio n. 1098 del 2018, sarebbe costituito da somme derivanti dal recupero, avviato con la banca Unicredit spa, «relativo agli anni pregressi, di tutte le somme incassate per interessi, rate di ammortamento e interessi moratori, nonché rimborsi anticipati...

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