Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2019

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione04 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 164

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4-9 ottobre 2018, depositato in cancelleria l’8 ottobre 2018, iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella udienza pubblica del 21 maggio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 4-9 ottobre 2018, depositato l’8 ottobre 2018 (reg. ric. n. 69 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), nella parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3 dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche), il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».

    Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe la normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in quanto realizzerebbe di fatto un’equiparazione tra l’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l’esercente il commercio con posteggio.

    Il ricorrente premette che i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale sono contenuti nel su indicato d.lgs. n. 114 del 1998, il quale, oltre a prevedere tra le finalità perseguite anche quella di garantire la concorrenza tra gli operatori economici, ha stabilito che il commercio al dettaglio su aree pubbliche possa svolgersi o su posteggi assentiti in concessione per dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante, assoggettandone in ogni caso l’esercizio ad apposita autorizzazione. La normativa statale ha altresì previsto che le Regioni provvedano all’emanazione delle norme relative alle modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, ai criteri e alle procedure per il rilascio, la revoca, la sospensione e la reintestazione dell’autorizzazione in caso in cessione dell’attività nonché dei criteri per l’assegnazione dei posteggi.

    Alla luce di quanto sopra, la Regione Calabria ha quindi esercitato le funzioni ad essa attribuite in materia di commercio su aree pubbliche mediante l’adozione della legge reg. Calabria n. 18 del 1999, distinguendo, a tal fine, tra autorizzazioni di tipo A, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con l’uso di posteggio, e autorizzazioni di tipo B, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in forma itinerante.

    Ai sensi dell’art. 6 della citata legge regionale, le autorizzazioni di tipo A sono rilasciate dal Comune nel quale sono ubicati i posteggi, all’esito di una procedura selettiva e sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza dell’operatore nel mercato, dell’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, dell’ordine cronologico di spedizione della domanda. Il successivo art. 8, invece, disciplina le autorizzazioni di tipo B, stabilendo, tra l’altro, che «l’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque non superiori ad un’ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri...

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