Sentenza nº 188 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2019

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione18 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 188

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di H. B., con ordinanza del 16 novembre 2018, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di cassazione, sezione prima penale, con ordinanza depositata il 16 novembre 2018 e iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, «nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all’art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012».

    1.1.– Il collegio rimettente premette di essere investito del ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze di rigetto del reclamo proposto da H. B. contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio avanzata dal medesimo condannato. Questi si trovava, dal 24 luglio 2005, in espiazione della pena, determinata in ventuno anni e cinque mesi di reclusione, per effetto di diverse condanne, oggetto di cumulo, per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e cessione di stupefacenti aggravata per l’ingente quantità.

    Precisa il giudice a quo che, in relazione alla condanna per l’art. 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), era stata riconosciuta al condannato la circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale. Ma, «[c]iò nonostante», il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto non concedibile il beneficio richiesto, in ragione del fatto che il sequestro di persona a scopo di estorsione è ricompreso nell’elenco dei reati ostativi contenuto nell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. e non rilevando, al fine della esclusione della preclusione, il riconoscimento dell’attenuante. Inoltre, il condannato non aveva prospettato alcuna delle offerte di collaborazione effettiva, impossibile o irrilevante, di cui al comma 1-bis della norma citata, circostanza che pure avrebbe determinato la non operatività del meccanismo di preclusione all’accesso ai benefici penitenziari. Neppure era stata espiata per gli altri reati almeno la metà della pena, come richiesto dall’art. 30-ter, quarto comma, lettera c), ordin. penit. per poter ottenere il permesso premio, avuto riguardo al principio per cui, «in presenza di plurime condanne riferibili anche a reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, è necessario operare lo scioglimento del cumulo al fine di accertare che la pena inflitta per il reato ostativo sia stata interamente espiata e, in caso positivo, individuare il dies a quo, rilevante al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del beneficio, dal giorno in cui è avvenuta la espiazione della pena per il reato ostativo e non dall’inizio della carcerazione».

    Il ricorrente aveva successivamente impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, osservando che «il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto al reato di cui all’art. 630 cod. pen. è incompatibile con una valutazione della condotta in termini di grave allarme sociale e dunque risulta in contrasto con la ratio che ispira la disciplina del divieto di concessione dei benefici penitenziari per certuni reati, considerati ostativi». Pertanto, aveva eccepito questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ordin. penit. «nella parte in cui, non dando rilievo alla attenuante della speciale tenuità del fatto ai fini del venir meno della preclusione ai benefici penitenziari, detta una disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella prevista nel caso di riconoscimento di altre attenuanti». Il ricorrente aveva evidenziato come la pena espiata per la condanna per spaccio di stupefacenti gli avrebbe consentito l’accesso al beneficio.

    1.2.– Aderendo all’eccezione del ricorrente del giudizio a quo, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis ordin. penit., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., «nella parte in cui ricomprende fra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, elencati al comma 1, e richiamati nel comma 1-bis, anche il reato di cui all’art. 630 cod. pen. in relazione al quale sia stata riconosciuta la speciale attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012».

    In punto di rilevanza, il giudice a quo precisa che il ricorrente H. B., dopo essere stato condannato per il reato di cui all’art. 630 cod. pen. alla pena di diciotto anni di reclusione, aveva ottenuto in sede esecutiva la riduzione della condanna a tredici anni, «grazie al riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto, per effetto della sopravvenuta sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale». Per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), era stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del medesimo decreto, «[s]icchè, se dovesse escludersi l’ostatività per il reato di cui all’art. 630 cod. pen, attenuato dalla lieve entità, avrebbe potuto ritenersi maturato il diritto ad accedere al beneficio ai sensi dell’art. 30-ter, comma quarto lett. c), Ord. pen., salvo, ovviamente, le valutazioni sulla meritevolezza del beneficio, da rimettere al giudice di merito, che si è, invece, arrestato al profilo formale della preclusione in ragione del titolo di reato, in assenza di prospettazione della collaborazione, effettiva o impossibile».

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la Corte di cassazione ripercorre preliminarmente le vicende che hanno portato all’introduzione dell’art. 4-bis ordin. penit. e che hanno successivamente condotto all’attuale formulazione...

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